Se il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non si è svolto affatto, o se non è stato effettuato in maniera adeguata a quanto previsto dalla legge, il contribuente che possa provarlo ha diritto ad una riduzione percentuale della tariffa, e non rilevano le situazioni di imprevedibilità o non imputabilità all’ente del disservizio. È quanto rimarcato dalla Cassazione con l’ordinanza 22767 del 12 settembre 2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V civ., ord. 12.9.2019,
n. 22767
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1. La soc. Hotel B. s.r.l. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento, notificata in data 25.1.2012, con la quale veniva richiesto dal Comune di Napoli il pagamento di euro 47.216 a titolo di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2010 relativamente al compendio immobiliare ove si svolge l’attività alberghiera sito in Napoli ….
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella impugnata limitatamente alle somme eccedenti il 40%, in applicazione dell’art 59 II comma d.lvo 507/1993.
3. La sentenza veniva impugnata dal Comune di Napoli e la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello rilevando che il contribuente aveva dimostrato, attraverso la documentazione prodotta, che il servizio di smaltimento dei rifiuti non fu effettuato dal Comune di Napoli nel 2010.
5. Avverso la sentenza della CTR il Comune di Napoli ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. La soc. Hotel B. s.r.l. si è costituita depositando controricorso. La resistente ha depositato memoria.
1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia violazione degli artt. 65 e 68 d.lvo 507/93, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si sostiene la legittimità della determinazione della tariffa degli alberghi in misura superiore a quella per gli immobili adibiti a civile abitazione essendo dato di comune esperienza che nei locali adibiti ad attività alberghiera si producono quantità di rifiuti superiori rispetto a quelli producibili dalla abitazioni private.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 59 d.lvo e dell’art. 9 del Regolamento TARSU in vigore nel 2009 in relazione all’art 360 n. 3 per aver la CTR erroneamente riconosciuto la riduzione del tributo in quanto la mancata raccolta dei rifiuti era stata determinata da cause non ascrivibili al Comune o, comunque, da imprevedibili disfunzioni organizzative imputabili ad altre P.A.
(omissis)
2. Il primo motivo è inammissibile.
2.1. La tematica relativa alla differenziazione della tariffa applicata agli alberghi rispetto alle unità immobiliari adibite ad abitazioni è stata trattata nel giudizio di primo grado; la Commissione Tributaria Provinciale nell’annullare la cartella esattoriale limitatamente alle somme eccedenti il 40% delle somme dovute ha implicitamente rigettato il motivo del ricorso originario che faceva leva sulla illegittima previsione di tariffe diverse tra alberghi ed abitazioni accogliendo il motivo relativo alla riduzione della tariffa non essendo stato assicurato il servizio di smaltimento.
2.2. La contribuente non ha proposto appello incidentale alla sentenza e, quindi, in punto di determinazione della tariffa si è formato il giudicato interno per cui tale questione non può essere riproposta nel giudizio della Cassazione.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. L’art 59 comma 4 d.lvo 507/93 stabilisce che: «se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2» (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa). Il sesto comma della medesima disposizione prescrive che: «l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o, per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4».
3.2. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato:
3.3. Tale orientamento si pone in linea col principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, mentre l’onere di provare eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D. Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) (omissis).
3.4. Una volta provato da parte del contribuente che il servizio di smaltimento non è stato reso dal Comune non rilevano le situazioni di imprevedibilità o non imputabilità all’ente territoriale del disservizio .Secondo quanto affermato da questa Corte in una pronuncia resa tra le stesse parti per una diversa annualità «il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso; va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D. Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi – quale quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio» (cfr. Cass. 22531/2017).
3.5. La CTR sulla scorta dell’ accertata interruzione del servizio di smaltimento ha correttamente operato la riduzione senza indagare «di chi fosse la colpa del disservizio».
(omissis)
5. In conclusione il ricorso va rigettato.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e.si liquidano come da dispositivo
La Corte rigetta il ricorso, condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.100 per compensi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.