Una sentenza del tribunale di Napoli chiama direttamente in causa i parametri con cui va valutato l’eventuale superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni rumorose in ambito residenziale. Vediamo quali sono.
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sent. 8.6.2018, n. 5681
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Con atto di citazione, ritualmente notificato, X.Y., in qualità di proprietario di un immobile sito in … facente capo ad un complesso di nr. 5 villette su due livelli con mura perimetrali e confini adiacenti, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, A.B. rappresentando quanto segue: che la predetta aveva costruito un nuovo bagno al piano superiore della sua proprietà che era immediatamente confinante col muro della propria camera da letto; che da tale bagno derivavano all’attore una serie di fastidi e danni mai riscontrati prima; che le nuove opere sono solo quelle esterne e sono costituite da due griglie sistemate sulle pareti esterne … e da una tubazione in P.V.C. di diametro pari a circa 100mm per lo scarico di acque luride; che l’attore subiva i rumori di diversa natura prodotti sia di giorno che di notte nel muro comune in corrispondenza della camera da letto e della cucina dell’attore a causa dei nuovi impianti idrici di carico e scarico, in violazione dell’art. 889 c.c.. Antecedentemente, sempre su impulso del …, era stato, altresì espletato Accertamento tecnico preventivo (RG. 42141/06), ad opera dell’arch. A. F., in seguito veniva instaurato il presente giudizio.
(omissis)
Si ricorda che la Suprema Corte è costante nell’affermare che “non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona alle abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l’individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della normale tollerabilità (ex multis Cass n. 3438/10).
Pertanto, il fastidio e la sua insopportabilità devono essere valutati caso per caso. In particolare nella sentenza n. 3440 dell’11 febbraio 2011, si legge che “il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.
In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio. Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore. Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d’aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori)”.
Pertanto, non sussiste un diritto al silenzio assoluto quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive. Se è vero che “quando venga accertata la non tollerabilità delle immissioni, l’esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino, fino a quando il pregiudizio derivante dalle immissioni intollerabili non venga eliminato, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno a norma dell’art. 2043 c.c.” (Cass. 2864/2016), tuttavia, una cosa è il rispetto della disciplina amministrativa in tema di soglie di rumori, altra la previsione codicistica secondo cui i rumori – specie quelli in un condominio – non devono risultare intollerabili.
Si tratta di due normative autonome e differenti, che richiamano due distinti settori del diritto: i rapporti con la pubblica amministrazione da un lato (per evitare l’inquinamento acustico) e i rapporti privati dall’altro (per evitare di danneggiare il vicino di casa).
Dunque, il rispetto del decreto del 1991 non significa che i rumori siano leciti anche da un punto di vista civilistico dovendosi tener conto del rumore di fondo del luogo ove si trovano gli appartamenti interessati, dell’orario in cui il rumore viene prodotto; della natura del rumore e la ripetizione dello stesso. Pertanto, è da ritenersi – come osservata dalla parte convenuta – che la causa dei rumori vada ricercata nella modalità costruttive originarie dei villini, carenti nell’isolamento acustico (vizio strutturale accettato dalle parti fin dall’acquisto). Va dunque ritenuto che i locali oggetto di giudizio non sono stati più utilizzati dopo il 2016 e la causazione dei rumori della zona notte sia avvenuta in modo discontinuo ed in orari di prima serata, circostanza che non possono arrecare all’attore alcun apprezzabile disturbo. In conclusione, alla luce delle molteplici considerazioni finora svolte, la domanda attorea deve essere rigettata. (omissis).
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa civile promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda; compensa le spese.