A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Con l’ordinanza n. 19436 dell’8 luglio 2021, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia condominiale, ha affrontato il tema relativo agli adempimenti cui è obbligato l’amministratore di condominio in caso di revoca.
Secondo gli Ermellini, l’amministratore di condominio, il quale sia stato revocato dall’assemblea o dall’autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell’art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione ed a rimettere ai condòmini tutto quello che ha ricevuto per conto del condominio, ossia tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall’esercizio al quale le somme si riferiscono, dal momento che, una volta revocato, il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante.
Pertanto, l’amministratore revocato, dovendo rendere il conto del proprio operato, “è chiamato a giustificare, attraverso i necessari documenti giustificativi, in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione”.
Il fatto che, dopo la revoca dell’amministratore da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea abbia successivamente nominato di nuovo l’amministratore, non esonera quest’ultimo dall’obbligo di rendiconto.
Difatti, per il periodo successivo alla revoca ed antecedente alla costituzione del nuovo incarico da parte dell’assemblea, non opera alcuna “perpetuatio” o “prorogatio” di poteri in capo all’amministratore di condominio revocato, non potendo ravvisarsi una presumibile volontà conforme dei condòmini in questo senso, e piuttosto supponendo la revoca l’esplicitazione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione.
Neanche l’amministratore revocato può ritenersi dispensato dal presentare il rendiconto, come, nel caso in esame, affermato dalla Corte d’Appello di Catania, sostenendo che erano stati comunque approvati i rendiconti relativi agli esercizi precedenti, in quanto l’inoppugnabilità conseguita da questi rendiconti non impugnati non esclude che, estinto il mandato per revoca, l’amministratore debba dare prova delle somme incassate e degli esborsi per l’esercizio corrente.