La Cassazione rigetta l’impugnazione di una delibera da parte di due condòmini. Il motivo? Violazione dei doveri di buona fede e correttezza: essi potevano esporre, in assemblea, la mancata presa di visione delle pezze giustificative e chiedere un differimento della riunione che era stata convocata per approvare il rendiconto.
Di seguito un estratto dell’interessante ordinanza di Cassazione n. 10844 dell’8 giugno 2020.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 8.6.2020, n. 10844
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G.O. e L.B. hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 6 agosto 2018, n. 1633/2018, resa dalla Corte d’Appello di Palermo.
Resiste con controricorso il Condominio ….
La Corte d’Appello di Palermo, respingendo l’appello formulato dai condomini G.O. e L.B. contro la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Trapani il 27 maggio 2014, ha rigettato l’impugnazione ex art. 1137 c.c. della deliberazione assembleare 11 febbraio 2011 del Condominio …, che aveva approvato il rendiconto 2010.
La Corte d’Appello ha affermato che l’amministratore del convenuto Condominio non avesse opposto alcun rifiuto alla richiesta dei condomini G.O. e L.B. di visionare i documenti contabili posti a base del consuntivo, avendo, anzi, fissato per il 5 febbraio 2011 l’incontro sollecitato dagli appellanti, e poi annullato lo stesso per le gravi condizioni di salute in cui versava lo stesso mandatario, senza che i condòmini interessati si fossero più attivati per concordare un nuovo accesso alla documentazione prima della celebrazione dell’assemblea dell’11 febbraio 2011.
Di seguito, i condòmini G.O. e L.B. avevano disertato la riunione assembleare, violando i doveri di buona fede e correttezza, in quanto nel corso dell’adunanza essi avrebbero potuto esporre la circostanza della mancata presa di visione della documentazione e chiedere un differimento dell’assemblea.
Inoltre, la Corte di Palermo ha evidenziato come il rendiconto 2010 portato all’approvazione assembleare contenesse le singole voci di entrata e di spesa e le relative quote di riparto, mentre l’accorpamento in unica posta di alcuni importi (quale la contestata “voci varie”) trovava giustificazione nella omogeneità degli addebiti e nell’esiguità delle singole operazioni raggruppate.
Il primo motivo del ricorso di G.O. e L.B. deduce la violazione degli artt. 1130, 1136, 1175 e 1375 c.c., per la lesione del diritto di accesso alla documentazione contabile, con conseguente nullità della delibera impugnata. Si narra nel contenuto della censura che G.O. con raccomandata inoltrata il 1° febbraio 2011 aveva richiesto all’amministratore di rispettare la data dell’incontro fissata per il 5 febbraio 2011, mentre l’amministratore aveva inviato il 3 febbraio 2011 telegramma riferendo di non poter essere presente nel giorno convenuto a causa di gravi motivi di salute, e che sarebbe stata stabilita una data successiva con apposita raccomandata. In tal senso, i ricorrenti contestano l’assunto della Corte d’Appello, secondo cui dovevano esser loro ad attivarsi per un nuovo incontro. La censura prospetta poi una serie di alternative ipotesi che avrebbero comunque consentito all’amministratore di tener fede all’obbligo di far visionare la documentazione contabile prima dell’assemblea.
(omissis)
Le due censure, per la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente.
(omissis)
La sentenza impugnata ha comunque deciso le questioni di diritto analizzate uniformandosi ai principi dettati da questa Corte, avendosi riguardo, in relazione alla data di approvazione dell’impugnata delibera, alla disciplina condominiale antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 220 del 2012.
Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condòmini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando perciò escluso ogni sindacato giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (omissis).
È poi certo nell’interpretazione giurisprudenziale che, se ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), senza neppure l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l’esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza (omissis).
Nel caso in esame, a fronte della richiesta dei condòmini G.O. e L.B. di visionare i documenti contabili posti a base del consuntivo, per poter procedere ad una consapevole partecipazione all’assemblea condominiale dell’11 febbraio 2011, secondo l’apprezzamento dei fatti compiuta dai giudici del merito, non sindacabile in sede di legittimità (se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), il Condominio …, nel resistere all’impugnazione della delibera assembleare, ha dato prova dell’inesigibilità della richiesta per la data inizialmente stabilita del 5 febbraio 2011, stanti le gravi condizioni di salute in cui versava l’amministratore (cfr. Cass. II, 19 settembre 2014, n. 19799; Cass. II, 28 gennaio 2004, n. 1544). È poi decisivo nel ragionamento seguito dalla Corte d’appello l’argomento (che i ricorrenti non investono di specifica censura) secondo cui i condòmini G.O. e L.B. avrebbero potuto comunque partecipare all’assemblea dell’11 febbraio 2011 per richiedere un rinvio della riunione, adducendo a giustificazione la mancata preventiva visione della documentazione contabile.
(omissis)
Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.