L’amministratore di condominio non è tenuto a dare esecuzione alla delibera oggetto di revoca implicita. È questo, in sostanza, uno dei principi ribaditi dalla Cassazione con la sentenza 26896 del 14 novembre 2017, in merito ad una diatriba sullo spostamento di alcuni campanelli condominiali. Di seguito un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 14.11.2017,
n. 26896
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1. V.C., condomina del Condominio …, ha proposto domanda volta a ottenere l’esecuzione di una deliberazione condominiale – del 24 marzo 1999 – con la quale veniva disposto lo spostamento dei campanelli degli appartamenti di una delle scale dell’immobile e il risarcimento del danno subito.
Si costituivano in giudizio il Condominio, l'(allora) amministratore e nove condòmini.
Il Tribunale di Padova ha respinto le domande dell’attrice, che ha proposto appello alla Corte di Venezia, che l’ha rigettato.
2. V.C. propone ricorso in cassazione articolato in due motivi.
L’amministratore C. resiste con controricorso, così come il Condominio.
I condòmini intimati non hanno proposto difese.
V.C. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 1136, 1130 c.c., 112 c.p.c.: la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare implicitamente revocata la deliberazione del 24 marzo 1999.
La doglianza è infondata. Anzitutto quello che la ricorrente in realtà contesta non è la violazione delle disposizioni invocate, ma che – nel caso di specie – la revoca implicita sia stata effettivamente posta in essere, il che comporta l’esame di elementi di fatto che, ove sufficientemente e coerentemente motivati, non sono censurabili in questa sede. In punto motivazione, poi, il provvedimento non è viziato, argomentando la Corte d’appello, in modo sufficiente e coerente, la revoca implicita della deliberazione (cfr. pag. 1 dei motivi della sentenza impugnata, ove la Corte afferma – affermazione che la Corte poi specifica e sviluppa – che “risulta inequivocabilmente dalla documentazione in atti che la delibera 24 marzo 1999 è stata revocata nelle successive assemblee, per avere tale organo manifestato una chiara volontà di segno contrario”).
2. Il rigetto del primo comporta l’infondatezza del secondo motivo che lamenta violazione degli artt. 1130, 1118 c.c. e 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non responsabile l’amministratore del Condominio della mancata attuazione della deliberazione, ossia di non aver provveduto a far spostare i campanelli, e per avere comunque la Corte reputato non provato il danno subito dalla ricorrente: la revoca implicita della deliberazione elimina infatti in radice il profilo dell’eventuale responsabilità dell’amministratore, comportando l’assorbimento della questione relativa alla prova del danno subito.
3. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente C. che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore del controricorrente Condominio … che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.