L’amministratrice si appropria di 300mila euro e poi contesta la provvisionale
Un’altra sentenza, l’ennesima nelle ultime settimane, avente ad oggetto un caso di appropriazione indebita perpetrato da un amministratore ai danni dei condomini che gestiva.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 34231/2018
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Ritenuto in fatto
- Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Genova, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Genova del 27/03/2015, confermava la responsabilità della ricorrente in ordine a tre distinti reati di appropriazione indebita aggravata di somme di danaro, commessi in qualità di amministratrice di diversi condomini.
- Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera (primo motivo) ed in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena siccome subordinato al pagamento delle provvisionali in favore delle parti civili (secondo motivo).
Si dà atto che nell’interesse della ricorrente e delle parti civili sono state depositate memorie difensive.
Considerato in Diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
- Il primo motivo veicola una violazione di legge che non era stata dedotta con l’atto di appello.
Esso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen..
- Il secondo motivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di Appello – oltre a sottolineare la circostanza che la condizione posta al beneficio era obbligatoria ex art. 165, comma 2, cod. pen., stante che la ricorrente ne aveva già usufruito in una precedente occasione – ha sottolineato, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede in quanto prive di vizi logico-giuridici, come non risultasse dimostrato, anche in relazione all’entità delle indebite sottrazioni di danaro provate al processo (quasi 300 mila euro), che la ricorrente non fosse economicamente capace di adempiere al pagamento delle provvisionali in favore delle parti civili per la somma di 24.000 euro.
Tale motivazione è ampiamente esaustiva in relazione a quanto preteso in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte (omissis), nel che si ritiene assorbita ogni altra censura difensiva sul punto, anche in relazione a quanto contenuto nella memoria depositata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.