A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
In tutti i casi in cui il condominio non riesca a deliberare l’innovazione che consiste nell’installazione di un ascensore, la stessa può essere attuata, in virtù dell’art. 1102 c.c., anche a cura e spese di uno o alcuni condòmini soltanto.
Difatti, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1238/2021, ha stabilito che l’ascensore installato ex novo, ovvero in epoca successiva alla costruzione dell’edificio, per iniziativa ed a spese di solo taluni condòmini piuttosto che di tutta la collettività, appartiene esclusivamente ai condòmini che vi hanno contribuito, venendosi in tal modo a creare una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso.
Dunque, in tali circostanze, trova applicazione il principio fondamentale contenuto nell’art. 1102 c.c. dettato in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio considerato il richiamo fattone dall’art. 1139 c.c., che consente al condomino di fare uso della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Il Tribunale partenopeo ha ripreso il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “l’ascensore installato “ex novo”, per iniziativa ed a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell’edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l’ hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso; tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell’opera, con l’obbligo di pagarne “pro quota” le spese all’uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall’art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell’ innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio” (Cass., ord. n. 10850, 08/06/2020).