Lavori di ristrutturazione: se il coordinatore della sicurezza non è pagato dal condominio
Un condominio incarica un architetto quale coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ma non paga, poi, il compenso al professionista. Il quale vince il primo grado ma perde l’appello. La vicenda approda in Cassazione, la quale chiede un nuovo giudizio in cui si accerti se l’architetto abbia effettivamente svolto attività quali organizzazione del lavoro e verifiche, accessi al cantiere, incontri con committente e imprese.
Di seguito un estratto dell’ordinanza 8501 del 6 maggio 2020.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III civ., ord. 6.5.2020,
n. 8501
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Rilevato che
– con atto di citazione del 10 giugno 2004, l’architetto G.D. evocava in giudizio il condominio …, innanzi al Tribunale di Salerno per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 12.222, oltre accessori, a titolo di compensi professionali spettanti per avere svolto, nel periodo dal 6 maggio 1998, al 23 luglio 2002, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione, ai sensi della legge n. 219 del 1981;
- si costituiva il condominio contestando la domanda. All’udienza del 12 ottobre 2006 il difensore di parte convenuta dichiarava di rinunziare al proprio mandato e da quel momento la parte convenuta non compariva alle successive udienze e non svolgeva ulteriore attività difensiva. Il giudice disponeva consulenza tecnica per accertare le attività svolte dall’attore e per la determinazione del relativo compenso, ritenendo superflua la prova testimoniale richiesta del professionista con riferimento all’an, in quanto non contestato;
- con sentenza n. 136 del 2011 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda condannando il condominio al pagamento della somma di euro 13.175, oltre accessori e spese di lite;
- avverso tale decisione proponeva appello il condominio rappresentato in giudizio da altri difensori, lamentando vizio di motivazione perché l’attore non avrebbe provato l’esecuzione delle attività, la nullità della consulenza per omessa comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali, la inammissibilità della domanda per mancata presentazione delle particelle vistate e per la inesigibilità del credito, l’infondatezza per carenza di prova sull’esecuzione dell’incarico, sia in fase di progettazione, che di esecuzione, l’errata determinazione dell’importo dovuto, la carenza di motivazione sul coefficiente percentuale applicato, con violazione del DM 4 aprile 2001, articolo 3, in tema di rimborso delle spese in fase progettuale ed esecutiva, nonché l’errata determinazione delle spese processuali;
- si costituiva l’architetto G.D. chiedendo il rigetto del gravame;
- la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 5 aprile 2018, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza, rigettava la domanda proposta da G.D. nei confronti del condominio con condanna del professionista al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
- avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’architetto G.D. affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Condominio …, che illustra con memoria.
Considerato che:
(omissis)
- con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c., la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e del relativo principio di non contestazione. In particolare, nell’atto di appello il condominio avrebbe riconosciuto il conferimento dell’incarico in favore dell’architetto con la conseguenza che tale circostanza non avrebbe richiesto la prova dei singoli atti,
- il motivo è fondato. Non è contestato che il condominio abbia conferito l’incarico professionale al ricorrente, ma questo non esonera il creditore dall’onere di provare l’oggetto specifico dell’incarico e cioè le singole attività richieste. A riguardo, il ricorrente ha dedotto in appello che “il Condominio, in effetti, non ha negato che un incarico fosse stato conferito all’architetto G.D., né, obiettivamente, avrebbe potuto, emergendo tale circostanza dalla notifica preliminare del 5 giugno 98, allegata all’atto di citazione”;
- la Corte d’Appello precisa che a fronte di tale deduzione dell’attore, il Condominio ha svolto due difese:
- in primo luogo ha affermato che vi sarebbe stato un accordo su una cifra diversa, quindi, non disconoscendo di aver affidato quell’incarico professionale, ma ha eccepito l’esistenza di un accordo sulle competenze.
Questo significa che il condominio avrebbe dovuto dimostrare i fatti costitutivi della eccezione e cioè l’esistenza di una preventiva determinazione delle competenze, a prescindere dalla tariffa professionale;
- in secondo luogo, avrebbe contestato la parcella per presunti errori nell’applicazione della tariffa professionale.
Orbene poiché il condominio dopo la comparsa di costituzione non è comparso all’udienza successiva è evidente che nulla ha dimostrato riguardo alla esistenza di un accordo preventivo sulle competenze. Quindi residua la contestazione su alcune voci della parcella. Deve, pertanto, ritenersi che non sia contestata la esistenza dell’incarico di coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione. Mentre non è dato sapere se l’incarico è stato espletato, come e con quali adempimenti specifici;
- pertanto, sulla base di tale presupposto legittimamente stata disposta consulenza tecnica della quale possono essere presi in esame gli elementi forniti dal consulente, ove legittimamente acquisiti; sulla base di quanto precede il motivo deve trovare accoglimento e la decisione va cassata sul punto, mentre in sede di rinvio la corte territoriale dovrà verificare se si trattava di consulenza percipiente o meno e quali attività risultavano effettivamente provate, anche attraverso gli accertamenti espletati dal consulente. In particolare, riguardo alla redazione o meno del piano di sicurezza e coordinamento. La Corte dovrà accertare se il professionista ha verificato l’applicazione del documento, eventualmente redatto da altri e se lo ha adeguato come richiede l’articolo 2 e se ha svolto qualcuna delle attività indicate da quella norma (organizzazione del lavoro e di verifica, accessi al cantiere, incontri con i committenti e le imprese e altri adempimenti eventualmente indicati);
(omissis)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo motivo;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.