Lavori in condominio eseguiti male: quando scatta il termine di prescrizione?
In una controversia tra il condominio e la ditta esecutrice dei lavori di rifacimento degli intonaci (giudicati, dal condominio stesso, affetti da vizi), la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10342 del 1° giugno 2020, di cui riportiamo un estratto, afferma il principio di diritto secondo cui il riconoscimento dei vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c..
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 1.6.2020,
n. 10342
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Rilevato che:
- con atto di citazione, notificato in data 10.06.2006, il Condominio … convenne in giudizio la ditta F.M. per sentirla dichiarare responsabile – ai sensi dell’art. 1669 c.c. e dell’art. 14 del contratto di appalto stipulato in data 21.09.2000 – per i difetti e per i vizi attinenti i lavori di rifacimento degli intonaci dei prospetti del fabbricato condominiale; chiese, quindi, che la ditta fosse condannata alla eliminazione dei difetti dell’opera o, comunque, al risarcimento dei danni subiti;
- si costituì in giudizio la ditta F.M. ed eccepì, in via preliminare, la decadenza e la prescrizione; negò ogni responsabilità per i danni lamentati dal Condominio addebitandoli a problemi di statica dell’edificio;
- su istanza del condominio, il Tribunale autorizzò la chiamata in causa del direttore dei lavori Arch. A.R., il quale si costituì in giudizio, resistendo alla domanda;
- il Tribunale di Agrigento accolse la domanda nei confronti dell’impresa edile F.M., che condannò all’esecuzione dei lavori per l’eliminazione dei vizi e, in caso di inadempimento nel termine assegnatole, al pagamento della somma di euro 42.999,11;
- F.M. propose appello sostenendo sia che il Tribunale di Agrigento avesse erroneamente applicato la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. in luogo all’art. 1667 c.c. e che fosse intervenuta la decadenza e la prescrizione dell’azione proposta dal Condominio;
- la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza pubblicata il 30.3.2018, rigettò il gravame;
- la corte territoriale ritenne che l’art. 1669 c.c. fosse applicabile anche ad opere di ristrutturazione edilizia e, in generale, ad interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti; il riconoscimento dei vizi da parte della ditta appaltatrice dava luogo ad una nuova ed autonoma obbligazione, rispetto ai termini di cui all’art.1669 c.c., svincolata dai termini di decadenza di cui all’art.1669 c.c. e soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che, nella specie, non si era verificata;
- per la cassazione della sentenza, F.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; il Condominio … e l’Arch. A.R. sono rimasti intimati;
(omissis)
Ritenuto che:
- con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c.; il ricorrente contesta, in primo luogo, che le opere di rifacimento dell’intonaco configurassero opere strutturali, rientranti nell’ipotesi di cui all’art.1669 c.c., con la conseguenza che l’azione proposta doveva essere dichiarata prescritta, in quanto, dalla sentenza impugnata risultava che l’azione era stata proposta oltre il termine di cinque anni dalla consegna. Inoltre, le venature evidenziate nel prospetto non sarebbero riconducibili alla cattiva realizzazione dell’intonaco ma dovute alle precarie condizioni statiche del fabbricato e da vizi costruttivi;
- il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata sulla durata decennale della prescrizione in seguito al riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore;
- la corte di merito ha, infatti, ritenuto che l’appaltatore avesse riconosciuto i vizi dell’opera, da cui derivava l’assunzione di un’autonoma obbligazione di garanzia, distinta da quella originaria, soggetta al termine decennale di prescrizione (pag.7 della sentenza impugnata);
- detta ratio non è stata attinta dal motivo di ricorso, nel quale non si contesta affatto il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore, e, conseguentemente, il decorso del termine decennale di prescrizione;
- la corte di merito ha fatto applicazione del principio, affermato costantemente da questa Corte, secondo cui il riconoscimento dei vizi ha l’effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1667 c.c., costituendo fonte di un’autonoma obbligazione di “facere” che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale (omissis);
- quanto all’ulteriore censura relativa all’insussistenza dei vizi di realizzazione dell’opera ed alla loro riconducibilità alle condizioni statiche dell’edificio, il motivo difetta di specificità in quanto si limita a contestare, in maniera apodittica, le risultanze della CTU nella parte in cui afferma che i difetti dell’intonaco erano stati causati dalla composizione della malta escludendo che il lamentato distacco dell’intonaco, manifestatosi con fessurazioni a ragnatela, fosse dovuto al dissesto strutturale dell’edificio ( pag. 5 della sentenza impugnata);
(omissis)
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.