L’onere del gestore del servizio idrico di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura sussiste in considerazione dell’assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove non siano stati contestati dall’utente. È quanto rimarcato dal Tribunale di Latina nell’ambito di una controversia tra la società erogatrice dell’acqua e una condomina che non aveva pagato diverse bollette, risultando così morosa.
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TRIBUNALE LATINA
Sez. I civ., sent. 21.3.2018,
n. 763
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(omissis)
(…) s.p.a. notificava alla sig.ra (…), atto di citazione con il quale chiedeva ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda, accertato e dichiarato l’inadempimento di parte convenuta, condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 8.305,30 dovute nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012, oltre interessi decorrenti dal giorno del dovuto sino a quello dell’effettivo soddisfo e condanna al risarcimento del danno ex art. 1453 c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.
Deduceva, infatti, che la stessa era intestataria del contratto di somministrazione relativo al servizio idrico integrato garantito da (…) s.p.a. sull’utenza n. … e che la stessa era stata ripetutamente diffidata a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti della stessa tramite l’invio di solleciti.
Deduceva, quindi, di aver proceduto, con preavviso di riduzione del flusso idrico per morosità e diffida di adempiere, nonché con interventi di chiusura del servizio.
(omissis)
La convenuta si costituiva deducendo l’incongruenza delle fatture depositate da controparte in quanto l’abitazione dalla stessa abitata e dalle sue uniche figlie era di modeste dimensioni (circa 60 mq.) e i punti di erogazione dell’acqua erano rappresentati da due unici rubinetti, di cui uno in bagno e uno in cucina, anche considerate le sua condizioni economiche disagiate che le impedivano di sprecare l’acqua.
(omissis)
Ciò detto deve osservarsi che l’azione non è fondata, non essendo stata data da parte attrice la prova di quanto affermato.
(omissis)
Tanto premesso, appare evidente che la società attrice ha provato compiutamente l’esistenza del contratto de quo e della effettività della erogazione.
Quanto, ai consumi, invece, si osserva quanto segue.
La fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (omissis), in quanto, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, essa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (ex plurimis, Cass. 15383/2010), a fronte delle contestazioni svolte dall’utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante avrebbe dovuto dimostrare la effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati.
È appena il caso di ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che l’obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore non può risolversi “in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l’utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta” (Cass.,10313/2004; Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 17041/2002).
L’onere del gestore di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041) sussiste, pertanto, in considerazione dell’assunto per cui le risultanze del misuratore fanno piena prova del consumo addebitato e i relativi valori devono ritenersi affidabili solo ove (cfr. Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004) non siano stati contestati dall’utente.
In generale nei rapporti di utenza il contatore costituisce, infatti, un meccanismo probatorio assistito da una presunzione di idoneità all’esatta contabilizzazione, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso esercitati dal gestore del servizio, di talché deve trovare applicazione l’art. 2712 c.c.
Tale disposizione disciplina un tipo di prova documentale di notevole importanza applicativa consistente nella riproduzione o nella rappresentazione di fatti o cose mediante l’utilizzazione di particolari procedimenti tecnici. La norma fa riferimento specifico alle riproduzioni fotografiche o cinematografiche ed alle registrazioni fonografiche, tuttavia il successivo richiamo “in genere” ad ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose consente di interpretare la disposizione come una clausola generale o una norma di chiusura applicabile ad ogni possibile tecnica di riproduzione e, quindi, anche a quelle sconosciute al momento di entrata in vigore del codice. In applicazione di tale principio la giurisprudenza e la dottrina hanno affermato che essa contiene la disciplina, tra l’altro, della registrazione dei contatori dell’energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, dell’acqua, ecc.
Eppure tale meccanismo probatorio non può ritenersi operante laddove l’utente lamenti il mancato funzionamento del contatore ovvero, come nella specie, la non corrispondenza alle sue risultanze degli importi addebitatigli dalla somministrante.
La convenuta ha, infatti, eccepito che le fatture riportano consumi stimati e non effettivi e la incongruenza degli importi che le sono stati addebitati nelle fatture depositate da controparte.
In particolare appare inverosimile, sulla base delle dimensioni dell’immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico e degli importi fatturati per gli altri periodi la fattura n. (…) del 10.02.2006 di Euro 1.016,53 e la fattura n. (…) del 04.11.2011 dell’importo di Euro 2.411,90.
Di conseguenza, spettava ad (…) S.p.A., in ossequio alla regola generale di distribuzione dell’onere della prova, dimostrare che il consumi addebitati all’odierna convenuta fossero scaturiti dalla lettura periodica e in contraddittorio delle risultanze del misuratore.
Ed, invece, il dipendente della società attrice, escusso come teste, sig. C.S. ha affermato che nel caso specifico non aveva fatto la foto al contatore che si trovava all’interno dell’abitazione della (…), ma mi si era limitato a fare la foto nel biglietto che era stato lasciato, anche se non ricordava bene se sulla porta o fuori vicino alla cassetta della posta. Aggiungeva che il biglietto recava un numero che lo stesso si era limitato a fotografare, sicché non poteva dire se detto numero corrispondesse o meno a quello del contatore perché non l’aveva potuto verificare.
In difetto di valida prova sul punto, siccome contenuta in documenti formati unilateralmente dalla società concessionaria del servizio idrico, la domanda attorea va rigettata.
(omissis)
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa C.S., così provvede: