Se una roulotte è occupata stabilmente, essa può essere assimilata a intervento edilizio di nuova costruzione, e in quanto tale ritenuto illegittimo qualora la destinazione urbanistica dell’area dove il mezzo è stato insediato non preveda la finalità abitativa. È, in estrema sintesi, quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza 3425/2017, di cui riportiamo un estratto.
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CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, sent. 12.7.2017,
n. 3435
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1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia i signori G.C., N.C., P.C. e A.C. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti: 1) l’ordinanza contingibile ed urgente 12 dicembre 2014, prot. n. 146961, emanata dal Sindaco di Brescia ai sensi dell’art. 50 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della leggi sull’ordinamento degli enti locali) (di seguito anche solo TUEL) di sgombero dell’area di via … (area di proprietà degli originari ricorrenti); 2) l’ordinanza del dirigente del Settore Sportello dell’Edilizia del Comune di Brescia, ai sensi dell’art. 31 TUEL, con la quale si ordinava ai signori C. di rimuovere le tre roulottes installate nell’area in questione, ripristinando lo stato dei luoghi preesistente.
La seconda ordinanza è stata adottata sul presupposto che le tre roulottes costituissero (attesa la natura stabile e l’utilizzo ai fini abitativi) nuove costruzioni incompatibili con la destinazione urbanistica dell’area.
2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordinanza di sgombero (ritenendo che gli effetti della stessa fossero cessati nel momento in cui i ricorrenti hanno successivamente abbandonato l’area) ed ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza edilizia di rimozione delle roulottes (ritenendo che non vi fosse prova dell’utilizzo continuativo ai fini abitativi).
3. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello il Comune di Brescia.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso i signori C., originari ricorrenti.
5. Alla pubblica udienza del 15 giugno 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello merita accoglimento.
7. Va sinteticamente ricostruito il quadro normativo nel quale si inserisce il presente contenzioso.
L’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), alla lettera e) definisce gli interventi di nuova costruzione come “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere precedenti (ovvero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia)”, riportando un elenco di interventi che in ogni caso, non possono mai esulare da tale categoria.
Per quanto qui rileva, tra tali interventi, alla lettera e.5, l’anzidetta norma prevede “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Il legislatore identifica, dunque, le nuove costruzioni non solo (e non tanto) per le loro caratteristiche costruttive, ma piuttosto per il loro uso, ove sia destinato a soddisfare esigenze di carattere non meramente temporaneo.
8. Nel caso di specie, le opere realizzate dal ricorrente in assenza di titolo edilizio integrano quelle di cui alla predetta lettera e.5, in quanto, come accertato dal Comune di Brescia, le tre roulottes trovate sul lotto di proprietà del ricorrente vengono utilizzate (periodicamente, ma) stabilmente come abitazione per la famiglia dei signori C..
La prova dell’utilizzo continuativo a fini abitativi (rilevante per qualificare le roulottes come costruzioni) si può evincere dalle seguenti concordanti circostanze.
In primo luogo, dalla relazione della polizia locale di Brescia, che in occasione del sopralluogo sull’area di Via … ha raccolto le intenzioni dei signori C. di dimorare stabilmente, per almeno cinque mesi l’anno nell’area in questione, di iscrivere i figli a scuola e di chiedere la residenza.
In secondo luogo, assume valore probante ai fini dell’esistenza di una stabile occupazione, la richiesta di acqua ed elettricità indirizzata dal signor N.C. al gestore dei relativi servizi (A2A).
In terzo luogo, vengono in rilievo le stesse dichiarazioni rese da G.C. in occasione dell’audizione avvenuta presso gli uffici comunali in data 15 gennaio 2015, dichiarazioni nelle quale egli confermava che intenzione del nucleo familiare permanere nell’area in questione, quanto meno al fine di consentire la frequenza scolastica obbligatoria ai figli minori, nonché il prosieguo di alcune terapie sanitaria a favore della piccola Z.. La dichiarazione conferma quindi l’intenzione dei signori C. di utilizzare l’area periodicamente ma in maniera continuativa nell’ambito del periodo dell’anno per consentire la frequenza scolastica dei figli.
9. Dalle suddette circostanze emerge la riconducibilità delle opere realizzate dal ricorrente alla categoria della nuova costruzione e la loro soggezione al regime del permesso di costruire; (omissis).
10. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
(omissis)
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna in solido (in parti uguali nei rapporti interni) i signori (omissis) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore del Comune di Brescia, che liquida in complessivi € 5.000, oltre agli accessori di legge.