La mancata comunicazione a qualcuno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, e il diritto di impugnarla spetta unicamente al condomino che non sia stato convocato, mentre il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino.
Sono i principi di diritto richiamati dalla Cassazione con la sentenza 10071 del 28 maggio 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 28.5.2020,
n. 10071
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1. Con ricorso ex art.1137 c.c., depositato in data 23.3.2010, A.M. e G.M. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il Condominio …, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della delibera condominiale del 22.2.2010 di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina E.
1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.2017, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva accolto l’opposizione proposta da A.M. e G.M..
1.2. La corte distrettuale accertava l’omessa convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra dell’edificio, ai quali erano state imputate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la delibera, secondo l’orientamento espresso da Cass. 4806 del 7.3.2005, era annullabile e ravvisava l’interesse all’impugnazione, nel termine di trenta giorni, da parte di altri condòmini.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio … sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza.
(omissis)
(omissis)
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1441, 1446, 1324 c.c., dell’art. 66 disp. att. c.c., dell’art. 110 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare dei condòmini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condòmini. Trattandosi di ipotesi di annullabilità, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato, l’unico ad avere interesse all’annullamento. Conseguentemente il condomino regolarmente convocato non potrebbe impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica.
3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di carattere logico e giuridico, è fondato.
3.2. Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall’art. 20 l. 11 dicembre 2012, n. 220 (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n. 23903).
3.3. Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U., Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso.
3.4. L’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell’assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell’atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento.
3.5. Il motivo va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
3.6. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso.
Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.