[A cura di: Confappi] Nel caso in cui il conduttore moroso non sani completamente il suo debito, versando anche gli interessi e le spese processuali liquidate in sede di concessione del termine di grazia, alla successiva udienza di verifica il giudice è tenuto ad emettere ordinanza di convalida, senza necessità di verifica della residua inadempienza, trattandosi di termine perentorio.
L’inadempimento giustifica quindi la pronuncia di risoluzione del contratto d’affitto e il rilascio immediato dell’immobile locato. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 1510 del 13 febbraio 2019.
Nel caso in oggetto, a fine giugno 2016 una società immobiliare concede in affitto un immobile di sua proprietà, con il conduttore che non paga il canone di locazione, accumulando al gennaio dell’anno successivo un debito di oltre 2.700 euro. Nel marzo 2018 il proprietario chiede al giudice lo sfratto e l’emissione di un decreto ingiuntivo. Sette mesi dopo, l’inquilino salda il debito relativo a canoni e spese, omettendo le spese giudiziali, pari a 363 euro. Il Tribunale meneghino dichiara quindi risolto per grave inadempimento imputabile al conduttore il contratto di locazione, condannando quest’ultimo a rilasciare l’immobile, pagare gli interessi legali maturati sulla morosità e le spese di lite.