Per integrare il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone non occorre che il rumore sia rilevato con specifica strumentazione tecnica e nemmeno che vi sia stata una denuncia. Trattandosi di un reato di pericolo, infatti, non è necessario accertare che il rumore abbia disturbato effettivamente più persone; è sufficiente che il i rumori o gli schiamazzi siano idonei a disturbare un numero indeterminato di individui.
È il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza 2685/2020, di cui riportiamo un estratto.
——————-
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 2685/2020
——————-
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 12 dicembre 2018, ha assolto A.M. per insussistenza del fatto dal reato di cui all’art. 659, comma 1 cod. pen., contestatogli perché, abusando di uno strumento sonoro, segnatamente di una cassa acustica installata a bordo della sua autovettura, disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone, circolando a bordo del veicolo in area urbana ed in orario serale con l’impianto attivo in modo da diffondere musica a volume elevato e, comunque, superiore alla soglia della normale tollerabilità (in Messina, il 15 settembre 2017).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica.
(omissis)
2. Con un unico motivo di impugnazione il Pubblico Ministero ricorrente evidenzia preliminarmente come, dal verbale di convalida del sequestro preventivo, emergesse che i rumori prodotti dalla cassa acustica erano tali da far suonare persino gli allarmi delle autovetture in sosta e che, al dibattimento, l’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro aveva specificato di avere udito a distanza il rumore della vettura che sopraggiungeva, poco dopo, alle 21:30, in una zona abbastanza popolata.
Fatta tale premessa, rileva il ricorrente che la prova del reato era nella disponibilità del giudice del merito e che l’attitudine al disturbo del rumore ed il superamento della soglia di normale tollerabilità non avrebbe richiesto, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, specifici accertamenti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
(omissis)
2. Nella sentenza impugnata viene dato atto dell’escussione, quale teste, dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro, senza tuttavia indicare nel dettaglio i contenuti della deposizione, essendosi il giudice limitato ad indicare che lo stesso, nel corso di attività di servizio, aveva sottoposto a sequestro la cassa acustica installata sull’autovettura dell’imputato, mentre questi transitava in area urbana in orario serale, perché diffondeva musica a volume elevato arrecando disturbo al riposo delle persone ed ha poi semplicemente richiamato il verbale di sequestro e la successiva convalida.
Ciò premesso, il giudice del merito afferma che, secondo quanto emerge dal compendio probatorio, il fatto ascritto all’imputato non sarebbe idoneo a configurare il reato di cui all’art. 659 cod. pen. difettandone gli elementi costitutivi, dal momento che il teste esaminato non avrebbe riferito della presentazione di denunce per disturbo al riposo delle persone nei confronti dell’imputato e non era stato disposto un accertamento sul superamento del limite di normale tollerabilità dell’emissione sonora.
Tale affermazione, peraltro effettuata senza alcuna esaustiva indicazione dei contenuti delle dichiarazioni del teste e della documentazione richiamata, è giuridicamente errata e contrasta con il costante orientamento di questa Corte opportunamente richiamato dal ricorrente.
3. L’art. 659 cod. pen., come è noto, è inserito nel codice tra le contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica.
Esso prevede due distinte ipotesi di reato:
Pacifica, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (omissis).
La contravvenzione si può inoltre consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (omissis).
Si è altresì affermato che l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante (omissis).
4. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e dai quali non intende discostarsi, appare evidente che, ai fini della configurabilità del reato non era necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno, espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la documentazione presente in atti.
Quanto evidenziato impone, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio.