Perché si configuri il reato di disturbo della quiete pubblica, per il quale è stato condannato un ristoratore, non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio.
Di seguito un estratto della sentenza di Cassazione numero 19988/2020.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 19988/2020
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1. Con sentenza del 7 giugno 2019 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato S.A. responsabile del reato di cui all’art. 659 cod. pen. (ascrittogli per avere, quale amministratore della S.r.l. G., esercente l’attività di ristorazione mediante l’esercizio denominato O.G., disturbato le occupazioni e il riposo delle persone con i rumori causati dallo svolgimento di tale attività e abusando degli strumenti di riproduzione sonora, in particolare di un impianto musicale, utilizzati in tale attività; in Rende, dal novembre 2014 al marzo 2015), condannandolo alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, oltre che alla rifusione delle spese processuali dalla stessa sostenute.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. In primo luogo, ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’insufficienza e l’illogicità della motivazione nella parte relativa alla affermazione della propria responsabilità, non essendo stati rispettati i canoni di giudizio di cui all’art. 27 Cost. e agli artt. 533, comma 1, e 546 cod. proc. pen..
Ha sottolineato che il Tribunale, pur avendo richiamato l’orientamento interpretativo di legittimità in ordine alla irrilevanza penale delle condotte che arrechino disturbo a un numero circoscritto di persone, abitanti solamente negli appartamenti sottostanti o sovrastanti a quello di provenienza del rumore, non essendo in tale ipotesi configurabile alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto, aveva, in modo illogico, affermato la responsabilità del ricorrente in relazione alle emissioni sonore provenienti da una attività di ristorazione svolta all’interno di un condominio costituito da private abitazioni, nell’ambito del quale solamente la persona offesa aveva avvertito i rumori giudicati intollerabili.
Ha, inoltre, lamentato che il Tribunale aveva utilizzato ai fini della decisione atti, documenti e contestazioni relativi ad altri procedimenti nei confronti di altri imputati, in violazione del principio di personalità della responsabilità penale e della regola di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente nullità, anche sotto tale profilo, della sentenza di condanna impugnata.
(omissis)
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo, mediante il quale sono state lamentate l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, a causa della mancanza del requisito della diffusività delle emissioni sonore, che avrebbero riguardato solamente l’abitazione della parte civile, e anche la violazione del principio di personalità della responsabilità penale, a causa dell’utilizzo di atti e documenti relativi ad altri soggetti, è manifestamente infondato.
Va ricordato che per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio (omissis).
Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto della diffusività delle emissioni sonore provenienti dal ristorante gestito dalla società amministrata dal ricorrente, evidenziando quanto dichiarato non solo dalla persona offesa costituita parte civile, ma anche dai condòmini C., M., P. e M., tutti concordi nel riferire della esistenza delle emissioni sonore provenienti da detto ristorante, in occasione delle feste che vi si svolgevano (in concomitanza delle quali venivano anche fatti esplodere fuochi d’artificio), e anche dal teste F., che pur non abitando nel medesimo condominio ma nelle immediate vicinanze ha confermato quanto dichiarato dalla persona offesa, precisando di essere disturbato dai fuochi d’artificio esplosi nel ristorante oltre la mezzanotte due o tre volte a settimana, dalla musica ad alto volume proveniente dal locale e dagli schiamazzi degli avventori. Il Tribunale non ha, poi, omesso di considerare quanto dichiarato dai testimoni indicati dalla difesa, R. e D., evidenziando però che il primo abita in una mansarda posta all’ultimo piano dell’edificio eretto in condominio nel quale si trova il ristorante O.G. e il secondo risiede di fronte allo stesso. Sulla base di questi elementi è stata ricavata la prova della diffusività delle emissioni sonore provenienti da detto ristorante, essendo emersa la loro idoneità a turbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, non solo abitanti nel medesimo edificio, con la conseguente correttezza della affermazione della configurabilità della contravvenzione contestata al ricorrente, affermazione che non risulta manifestamente illogica.
Il Tribunale non è, poi, pervenuto a tale affermazione sulla base di atti e documenti relativi ad accertamenti eseguiti nei confronti di altri soggetti (i precedenti gestori del medesimo ristorante, peraltro tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare), bensì, come notato, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi in relazione alla attuale gestione di tale ristorante; il richiamo agli accertamenti eseguiti in precedenza e ai provvedimenti adottati nei confronti dei precedenti gestori è stato compiuto solamente per descrivere l’origine della attività e la risalenza nel tempo delle lamentele connesse alle emissioni sonore provenienti da tale ristorante, ma non certo per affermare la responsabilità del ricorrente.
Ne consegue, in definitiva, la evidente infondatezza delle censure formulate con il primo motivo, essendo state adeguatamente accertate sia la diffusività delle emissioni sonore oggetto della contestazione, sia la loro attribuibilità alla gestione da parte dell’imputato del ristorante O.G., di cui la società amministrata dall’imputato medesimo è titolare.
(omissis)
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, stante l’evidente infondatezza e il contenuto non consentito in questa sede delle censure cui è stato affidato.
(omissis)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.