Nell’ipotesi di condominio costituito da soli due condòmini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condòmini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
In caso contrario si deve ricorrere all’autorità giudiziaria.
È quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 16337 del 30 luglio 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 30.7.2020,
n. 16337
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M.Z. propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 206/2019 pronunciata il 24 gennaio 2019 dalla Corte d’Appello di Venezia.
L’intimata L.C. resiste con controricorso.
La Corte di Venezia ha respinto il gravame proposto da M.Z. contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Verona in data 19 dicembre 2017, che aveva rigettato l’impugnazione della delibera assembleare di nomina dell’amministratore del condominio minimo di via …, avente due soli partecipanti seppur di quote diseguali, essendo maggiore la quota di L.C. (pari a 691,72 millesimi).
Il Tribunale ritenne irrilevante la deduzione della mancata verbalizzazione della dichiarazione di voto contrario della condomina M.Z., circostanza peraltro confermata della registrazione audio dell’assemblea che era stata trascritta e depositata, essendo comunque validamente approvata la delibera col voto favorevole della condomina di maggioranza L.C.. La Corte d’appello ha distinto fra situazioni in cui i due partecipanti ad un condominio minimo siano titolari di quote eguali o di quote di diverso valore, ritenendo comunque inapplicabile l’art. 1136 c.c.. I giudici di secondo grado hanno tuttavia confermato l’irrilevanza dell’allontanamento volontario della M.Z. dall’assemblea, essendo la stessa titolare di una quota minoritaria. (omissis).
Il primo motivo di ricorso di M.Z. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. e l’erronea applicazione degli artt. 1105, 1106 e 1139 c.c., trattandosi, nella specie, di condominio minimo con quote non paritarie.
(omissis)
Il primo motivo di ricorso risulta fondato, e dall’accoglimento di tale motivo discende l’assorbimento della seconda censura.
Va invero ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove, come nel caso in esame, i partecipanti al condominio siano due, dovendo ravvisarsi un “condominio minimo”, nella specie, peraltro, formato da condòmini non aventi diritti di comproprietà paritari sui beni comuni (in quanto la quota di L.C. consiste in 691,72 millesimi), operano le norme in tema di organizzazione (ad es., artt. 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.), e specialmente quelle procedimentali sul funzionamento dell’assemblea, restando tuttavia comunque impedito il ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell’elemento personale. L’assemblea del condominio minimo, invero, agli effetti dell’art. 1136, commi 1 e 2, c.c., si costituisce regolarmente con la partecipazione di entrambi i condòmini e delibera validamente soltanto con decisione “unanime” di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l’unanimità, o perché l’assemblea, in presenza di entrambi i condòmini, decida in modo contrastante, oppure perché, alla riunione – benché regolarmente convocata – si presenti uno solo dei partecipanti e l’altro resti assente, è necessario adire l’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c. (Cass. Sez. U., 31/01/2006, n. 2046; Cass. Sez. 2 , 02/03/2017, n. 5329; Cass. Sez. 2, 19/07/2007, n. 16075).
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: nell’ipotesi di condominio costituito da soli due condòmini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condòmini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.
(omissis)
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.