Un condomino si oppone all’atto di precetto che gli è stato notificato da una società creditrice del condominio di cui è parte, ottenuto sulla base di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva. Il condomino eccepisce l’obbligo di adempiere al pagamento solo per la quota a lui spettante. Il Tribunale di Roma dichiara inesistente il diritto della società creditrice del condominio, che agisce intimando precetto al singolo condomino risultato adempiente, se prima non prova di aver esperito le azioni necessarie a recuperare il proprio credito agendo nei confronti dei condòmini morosi.
—————–
TRIBUNALE ROMA
Sent. 14.2. 2020 n. 3270
—————-
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato il 26.04.2016, XY proponeva opposizione avverso l’atto di precetto a lui notificato il 12.04.2016 da … S.r.l. sulla scorta del decreto ingiuntivo n. ….
L’attore eccepiva preliminarmente (omissis) l’adempimento dell’obbligazione pro quota quale condomino. Si costituiva … S.r.l. che chiedeva il rigetto dell’opposizione, contestando integralmente le deduzioni di controparte, con vittoria delle spese di giudizio. La causa veniva istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all’udienza del 12.09.19, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse da XY. (omissis).
L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è fondata e, pertanto, merita accoglimento. In linea generale, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condòmini, e non in solido per l’intero sugli stessi (omissis).
Il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell’azione esecutiva, contro i singoli condòmini.
Il creditore del condominio, che abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condòmini per recuperare il proprio credito, non è tenuto ad instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito (quindi, in talune ipotesi, per importi irrisori), né è onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini (onere peraltro di difficile attuazione anche alla luce della novella dell’art. 63 disp. att. c.c.).
L’utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio per promuovere l’esecuzione forzata contro i singoli condòmini implica di per sé esclusivamente l’onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condòmini aggrediti, e cioè la loro qualità di condòmini.
Laddove il creditore intimi il pagamento dell’intera obbligazione ad uno o più condòmini (sostenendo che sono titolari della totalità delle quote condominiali o anche assumendone, erroneamente, la responsabilità solidale per l’intera obbligazione), ovvero intimi comunque il pagamento della quota ad un solo condomino, indicando nel precetto l’importo totale del credito ma senza specificare la misura della quota millesimale dell’intimato, il precetto sarà inefficace per la richiesta dell’importo eccedente la quota millesimale dell’intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura di detta quota, ma conserverà la sua efficacia nei limiti di essa.
Il singolo condomino cui sia intimato il pagamento del debito condominiale, per intero, o comunque senza specificazione della sua quota di responsabilità potrà in altri termini proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., o allegando di non essere condomino o eccependo di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella “allegata” (esplicitamente o implicitamente) dal creditore.
Nel primo caso l’onere della prova della qualità di condomino spetterà al creditore, trattandosi di un fatto costitutivo della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condomino ovvero dell’efficacia del titolo contro l’intimato.
Nel secondo spetterà all’opponente, trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) “modificativo” e/o “parzialmente impeditivo” della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condomino, ovvero dell’efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo (Cass., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22856).
In definitiva, laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all’esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell’opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale. In caso contrario subirà l’esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l’intero debito di cui risulti intimato il pagamento (ferme restando, nel vigore della nuova normativa, le limitazioni di cui al secondo comma dell’art. 63 disp. att. c.p.c. in tema di beneficium excussionis).
Come è noto, il disposto dell’art. 63, co. II disp. att. c.c. sancisce un beneficium excussionis a favore dei condòmini in regola coi pagamenti degli oneri condominiali. Ciò significa che il creditore può rivalersi anche su costoro ma solo dopo aver agito preventivamente ed infruttuosamente verso i condòmini morosi. Per poter chiedere il pagamento agli altri, peraltro, non é sufficiente un qualsiasi tentativo di ottenere il pagamento dal soggetto moroso: il creditore deve poter dimostrare di aver provato a ottenere il pagamento con ragionevole sforzo e di aver rispettato l’ordine di escussione per come esso emerga dallo stato di ripartizione approvato dall’assemblea condominiale, di cui si occupa il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c..
Ora, tornando al caso in esame, XY ha fornito valida prova della misura della propria quota condominiale, allegando il piano di riparto approvato dall’assemblea sulla base della tabella millesimale del condominio, ed ha dimostrato di non essere moroso rispetto ad essa, documentando i pagamenti effettuati.
Dal suo canto la società opposta ha mancato di documentare di aver escusso infruttuosamente il patrimonio dei condòmini morosi nel rispetto dell’art. 63 disp. att. c.c. come novellato.
Non vi è prova infatti che la società … S.r.l. abbia intrapreso infruttuosamente tutte le procedure esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi) in danno dei condòmini morosi prima di minacciare di aggredire il patrimonio dell’opponente.
Conseguentemente, in assenza di prova sufficiente circa il rispetto del criterio di sussidiarietà dettato dall’art. 63 disp. att., la società opposta non ha diritto di agire in esecuzione forzata in danno del condomino XY.
In definitiva va dichiarata l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società … S.r.l. nei confronti di XY sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 24231/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 28.10.2015.
(omissis)
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara l’inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della società … S.r.l. nei confronti di XY sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 24231/2015 emesso dal Tribunale di Roma in data 28.10.2015.
(omissis)