La recente realizzazione di due verande abusive su altrettanti balconi condominiali integra un reato penalmente perseguibile. Su questa base due condomine sono state condannate in quanto dai rilievi l’a realizzazione dei manufatti risultava recente. Di seguito un estratto della sentenza di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent.
n. 48177/2017
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1. Le sigg.re F:F. e L.S. ricorrono per l’annullamento della sentenza del 19/10/2016 della Corte di appello di Lecce che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di 20 giorni di arresto e 8.000 euro di ammenda inflitta dal Tribunale di Lecce con sentenza del 11/02/2014 per il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, ascritto a ciascuna di esse perché, senza permesso di costruire, avevano realizzato, mediante la chiusura del balcone degli appartamenti di rispettiva proprietà, due verande.
1.1. Con unico motivo sostengono che i reati sono estinti per prescrizione prima della sentenza impugnata ed al riguardo eccepiscono, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., il travisamento delle prove, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione degli artt. 157 e 158, cod. pen., e 129, cod. proc. pen..
Lamentano che la Corte di appello ha erroneamente considerato come data di consumazione del reato (e dunque come termine iniziale della prescrizione) quella del 24/01/2012 in quanto collegata ad un sequestro delle opere che, affermano, in realtà non è mai stato decretato. Il 24/01/2012, piuttosto, è stato effettuato il sopralluogo, durante il quale si accertò che entrambi i balconi erano già completamente chiusi. Tale sopralluogo peraltro era stato sollecitato da una denunzia ricevuta dall’amministratore del condominio già nel luglio dell’anno precedente (il 06/07/2011, per l’esattezza), come risulta dallo stesso verbale e dalle risultanze dibattimentali che attestano come le verande fossero già ultimate e utilizzate.
2.1. ricorsi sono inammissibili perché generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3. Nel disattendere la tesi difensiva della prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione le fotografie scattate durante il sopralluogo del 24/01/2012 dalle quali emerge – secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza impugnata – la recente fattura delle opere, realizzate in prossimità del sopralluogo stesso. Ciò ha indotto i Giudici distrettuali a non dar credito alle dichiarazioni della figlia della F.F. che aveva genericamente riferito della realizzazione di una “vetrata apribile” nell’anno 1988. La sentenza della Corte di appello si salda, sul punto, a quella del Tribunale che aveva già argomentato come la realizzazione delle due verande fosse prossima alla data del sopralluogo, in assenza, peraltro, di elementi di prova di segno contrario, mai forniti dalle imputate.
3.1. Alla luce delle considerazioni che precedono appare chiaro che le odierne eccezioni delle ricorrenti non solo non si confrontano affatto con le ragioni della ribadita affermazione della loro responsabilità (nel che sta la loro genericità), ma introducono elementi spuri (il contenuto del verbale di sopralluogo), non indicati nemmeno nei loro rispettivi appelli, che rendono inammissibilmente fattuale l’evocazione di una denunzia risalente al luglio dell’anno 2011 citata in detto verbale.
3.2. In questo contesto del tutto infondata è l’eccezione di travisamento del la prova (sotto il profilo della inesistenza del sequestro) che non è affatto decisiva posto che comunque la data del sopralluogo è certamente quella del 24/01/2012.
(omissis)
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000, in favore della Cassa delle Ammende.