Passaggio di consegne: se il condominio entra in lite con l’amministratore uscente
Nella lite tra il condominio e l’amministratore uscente, il Tribunale di Milano esamina le diverse pretese delle parti e stabilisce quali possono essere accolte. In particolare, viene determinato che la società che gestiva l’amministrazione condominiale era obbligata nei confronti del condominio alla redazione del rendiconto e alla convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione, mentre tale gestione risultava tenuta in violazione di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell’ente comune. Di seguito un estratto della sentenza.
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TRIBUNALE DI MILANO
Sez. XIII civ., sent. n. 7942/2019
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Con atto di citazione notificato il Condominio conveniva in giudizio la D. s.r.l. chiedendone la “condanna al risarcimento dei danni provocati ai sensi dell’art. 2043 c.c e segnatamente: alla restituzione dell’importo di euro 3.172 prelevato a titolo di quota amministrazione straordinaria; alla restituzione dell’importo di euro 4.460,50 come risultante esistenti in cassa al momento del passaggio di consegne; al rimborso dell’importo di euro 384,43 per sanzioni ed interessi per omesso o ritardato versamento di ritenute alla fonte come doc. 7; a rimborsare al condominio l’importo di euro 1.055,36 a titolo di spese per la mediazione ex lege 28/2010; a eseguire il rendiconto delle spese straordinarie di cui al doc. 5 (Straordinaria Tetti) precisando gli incassi ricevuti e i pagamenti effettuati ex art. 263 c.p.c..
Il convenuto, costituendosi, contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda; in subordine, chiedeva di essere garantito dalla Assicurazioni spa con cui aveva in essere una polizza assicurativa.
La Assicurazioni spa, chiamata in causa, eccepiva l’inoperatività della polizza che aveva ad oggetto i danni cagionati involontariamente dall’assicurato; nel merito contestava, comunque, l’esistenza di comportamenti dell’assicurato che potessero ritenersi fonte di responsabilità nei confronti del Condominio.
Il G.U. disponeva c.t.u. contabile e, all’esito, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
L’espletata c.t.u., che si ritiene di condividere in quanto logica e non affetta da vizi, a seguito di accurato esame dei documenti prodotti ha accertato in merito alle richieste avanzate dall’attrice:
- La restituzione dell’importo di euro 3.172 relativo al compenso straordinario che D. s.r.l. si sarebbe autoliquidata a titolo di “quota gestione amministrativa straordinaria”; dalla documentazione prodotta e dalle conclusioni a cui giunge il c.t.u., non risulta una uscita finanziaria di pari importo dal conto condominiale che attesti il pagamento a favore di D. s.r.l. del compenso reclamato. La domanda risulta, pertanto, infondata. Così come infondata la domanda riconvenzionale di D. s.r.l. per il pagamento della somma suddetta. Nel verbale di assemblea del 17/06/2004 (doc. 2) in cui D. s.r.l. è stata nominata amministratore, non risulta sia stato anche approvato dal consesso assembleare il preventivo (di cui al doc. 17 sottoscritto solo da …) che prevede a parte un compenso per “lavori manutenzione straordinaria percentuale spettante 3%”. La domanda, pertanto, non può essere accolta.
- Restituzione dell’importo di euro 4.460,50 quale “somma mancante dal saldo della cassa consegnata”. Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della c.t.u. non risulta alcun ammanco di cassa; il c.t.u. sul punto conclude “manca un documento ufficiale finanziario che attesti l’eventuale uscita di cassa pari alla differenza reclamata”. La domanda va, pertanto, rigettata.
- Rimborso dell’importo di euro 384,43 per sanzioni ed interessi per omesso o ritardato versamento di ritenute d’acconto di competenza dei mesi di marzo aprile 2005 notificate da Equitalia al condominio La domanda è fondata. L’inadempimento risale ad un periodo (marzo aprile 2005) in cui la carica di amministratore era ricoperta da D. s.r.l; quest’ultimo era in carica anche nel periodo (17/9/2008) in cui il relativo ruolo (n. 2008/300362) è stato reso esecutivo. La prova è documentale; D. s.r.l. è tenuta a risponderne e deve essere condannata a restituire al condominio, la somma di euro 384,43 oltre interessi dalla data del pagamento.
Inaccoglibile, inoltre, la domanda di manleva avanzata da D. s.r.l. nei confronti della Assicurazioni spa. Dalla documentazione in atti risulta che la polizza sia stata attivata con decorrenza 18/4/2012 in regime di claims made. Il comportamento colposo di D. s.r.l è stato commesso anteriormente alla data di decorrenza della polizza, che, pertanto, è inoperativa.
- Rimborso al condominio dell’importo di euro 1.055,36 a titolo di spese per la mediazione ex lege 28/2010. La mancata partecipazione al procedimento di mediazione, previsto dall’art. 5 D. Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di condominio, prevede la condanna, per chi non ha partecipato senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato, mentre non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute dalla parte che ha richiesto la mediazione. Pertanto al domanda attorea deve essere rigettata.
- La doglianza del Condominio attore di condannare la D. s.r.l. ad eseguire il rendiconto delle “spese straordinarie tetti”, è fondata e andrà, pertanto, accolta. La D. s.r.l., all’atto del passaggio delle consegne, ha trasmesso al nuovo amministratore un documento qualificato “riepilogo contabilità (doc. 20); tale prospetto contabile, non è conforme alla norma di legge ex art. 1130 bis c.c., e non riporta, così come rileva anche il c.t.u., “il dettaglio delle scritture contabili alla base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria” del condominio né vi è una netta distinzione tra “attività e passività”. La responsabilità della convenuta è evidente. La D. s.r.l. era obbligata nei confronti del condominio alla redazione del rendiconto e alla convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione; la gestione della convenuta, sul punto, risulta tenuta in violazione di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell’ente comune. La D. s.r.l. dovrà, pertanto, essere condanna a redigere il rendiconto delle spese straordinarie tetti.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell’accoglimento parziale delle domande attoree, del rigetto della domanda riconvenzionale e del rigetto della domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di D. s.r.l., attesa la mancata redazione del rendiconto ex art. 1130 bis c.c e la necessità, quindi, di disporre c.t.u. contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contraddittorio, così provvede:
- Condanna D. s.r.l. a rimborsare al Condominio attore la somma di euro 384,43 oltre interessi dal pagamento al saldo.
- Condanna D. s.r.l. ad eseguire il rendiconto delle spese straordinarie tetti.
- Rigetta la domanda riconvenzionale di D. s.r.l..
- Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di D..s.r.l..
- Condanna D. s.r.l. al pagamento delle spese legali a favore del Condominio attore che si liquidano in euro 1.850 per compensi oltre 98 di spese oltre Iva, CPA e 15% spese generali, e a favore della terza chiamata euro 3.200 per compensi ed euro 50 per spese, oltre Iva CPA e 15% spese generali.