Relativamente all’approvazione delle tabelle millesimali, la deliberazione assembleare non ha natura negoziale e non è pertanto necessaria l’unanimità, essendo sufficiente la maggioranza semplice. È quanto rimarcato dal Tribunale di Grosseto in merito a una diatriba che vedeva contrapposti il condominio e un condomino circa il pagamento di oneri relativi ai lavori di ristrutturazione in ambito condominiale.
Di seguito un estratto della sentenza dell’8marzo 2018.
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TRIBUNALE GROSSETO
Sez. II civ., sent. 8.3.2018
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Con atto di citazione ritualmente notificato M.G. avanzava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2013 del Tribunale di Grosseto con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore del Condominio di via … la somma di 19.104,17 euro oltre interessi al saldo e spese.
Preliminarmente eccepiva l’opponente il difetto di legittimazione attiva del Condominio atteso che vi era stato un accordo con la M.P.G. costruzioni che escludeva il vincolo di solidarietà dei condòmini, impegnandosi a pretendere l’escussione delle quote non versate esclusivamente dall’eventuale condomino moroso.
Eccepiva, inoltre, la nullità della delibera assembleare relativa all’approvazione delle tabelle, allegando di non essere mai stata portata a conoscenza della stessa né di aver mai ricevuto la convocazione.
Eccepiva l’insussistenza/vizio/irregolarità/nullità del titolo nonché la carenza di legittimazione non conoscendo l’opponente di quali assemblee si tratti, non avendo mai l’amministratrice di Condominio C.C. ricevuto formalmente alcun incarico. Contestava altresì le modalità con cui erano stati affidati e svolti i lavori, esponendo d’altra parte di aver subito diversi danni per l’esecuzione degli stessi.
Avanzava, infine, domanda ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva il Condominio di via … esponendo che le somme già richieste in sede monitoria erano relative sia ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla M.P.G. srl sia a voci relative alla gestione ordinaria del Condominio, come documentato nel rendiconto di gestione approvato dalla assemblea condominiale al 31 luglio 2012.
Evidenziava che l’esclusione della solidarietà passiva della M.P.G. srl non aveva alcun rilievo e ribadiva la legittimità delle delibere adottate che, comunque, non erano state impugnate nei termini ex art. 1137 c.c..
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Vale la pena osservare preliminarmente che il vincolo di esclusione della solidarietà passiva tra i condòmini pattuito tra il Condominio e la società esecutrice dei lavori, non rileva in questa sede, atteso peraltro che il Condominio ha richiesto solo il pagamento delle spese di competenza di M.G. e non di altri condòmini.
Inoltre, la stipula di un simile accordo non priva in alcun modo il Condominio, in persona del proprio amministratore pro tempore, del potere/dovere di attivarsi per il recupero delle spese condominiali. È evidente come l’adesione ad una diversa opzione interpretativa finirebbe per porre a carico esclusivo della società che ha eseguito i lavori l’onere di attivarsi contro i condòmini morosi. Sotto altro profilo deve altresì (rilevarsi, ndr) che già all’epoca di instaurazione del presente giudizio era ormai pacifica la natura parziaria delle obbligazioni condominiali (SS.UU. 9148/2008) la cui affermazione, peraltro, non ha mai avuto l’effetto di elidere la legittimazione del Condominio a far valere la pretesa creditoria.
Quanto alla mancata convocazione alle assemblee (ed, ndr) al mancato invio dei relativi verbali il Condominio ha dimostrato mediante la produzione in giudizio che gli stessi sono stati recapitati a S.B., marito dell’opponente. Va altresì notato sul punto che l’opponente non espone in alcun modo le ragioni per cui non sarebbe stata sufficiente la convocazione rivolta al marito. Sussistono pertanto elementi presuntivi e indiziari che inducono a ritenere che la stessa M.G. conoscesse le convocazioni ed il contenuto dei verbali delle assemblee al pari del marito. In tal senso depone non solo il fatto che non fossero semplici proprietari, ma appunto coniugi, ma anche la circostanza che talvolta, ad esempio nel caso della nota 8 dicembre 2009, i due diedero atto congiuntamente della ricezione della lettera con la quale viene loro comunicata la “prossima convocazione di Assemblea Straordinaria del Condominio di via …” preannunciando la propria mancata partecipazione.
Deve, infatti, osservarsi che i fatti per cui è causa sono antecedenti alla modifica disposta con legge 220/2012 (in vigore dal 18 giugno 2013) al 3° comma dell’art. 66 disp att c.c. che ha stabilito le modalità di effettuazione della convocazione all’assemblea condominiale.
Va, inoltre, evidenziato che è approdo ormai consolidato in giurisprudenza che relativamente all’approvazione delle tabelle millesimali, la deliberazione assembleare non ha natura negoziale e non è pertanto necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’unanimità, essendo sufficiente la maggioranza semplice (SS.UU. n. 18477/18478 del 2010).
Deve essere invece accolta l’eccezione di decadenza ex art. 1137 c.c. per le ulteriori doglianze volte a lamentare la legittimità delle ulteriori delibere assembleari.
Vale solo la pena a questo osservare che anche l’istanza ex art 96 c.p.c. deve essere rigettata, restando altresì in questa sede irrilevanti i rapporti tra la M.G. e la società M.P.G. srl che non è parte di questo procedimento.
(omissis)
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1193/2013, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Grosseto n. 139/2013; rigetta la domanda ex art 96 c.p.c. avanzata dall’opponente; condanna M.G. alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio opposto che liquida in euro 4.835, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.