La sottrazione illecita di energia elettrica, realizzata mediante un abusivo allaccio con cavi elettrici ad una utenza altrui, integra il reato di furto anche se a compiere il collegamento non è l’imputato (che comunque se ne giova economicamente) ma l’elettricista da lui incaricato di effettuare i lavori di ristrutturazione.
È quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 1699/2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. IV pen., sent. n. 1699/2020
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1. Con sentenza dell’11.04.2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato l’affermazione di responsabilità penale contenuta nella sentenza emessa dal Tribunale di Marsala il 2.01.2017, che ha condannato B.A. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e del mezzo fraudolento per aver attinto, per alimentare la propria abitazione, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione nell’appartamento del figlio B.G. al contatore di altro condomino H.C.. In Poggioreale dal novembre 2011 al 18.03.2012.
2. Il fatto addebitato scaturiva dalla denuncia della persona offesa e dai riscontri probatori emersi in giudizio, in particolare dalle dichiarazioni dell’operaio che stava effettuando i lavori per la B.A., la quale ha provveduto a pagare alla persona offesa la prima bolletta relativa all’abusivo allaccio per il periodo antecedente al gennaio 2012. Il figlio di lei poi aveva pagato, a titolo di ulteriore ristoro, l’ammontare della somma portata dalla bolletta successiva.
3. Avverso la sentenza propone ricorso il difensore dell’imputata, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue:
I) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla affermazione della penale responsabilità della imputata. La sentenza impugnata non dà conto del suo contributo causale né della mancata ricorrenza del dolo integrativo della fattispecie, non essendovi prova che la richiesta dei lavori di allaccio fu fatta dalla ricorrente che sarebbe stata presente in loco solo due volte;
II) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove testimoniali rese in dibattimento; la ricorrente non è stata vista fare lavori sul contatore né utilizzarlo;
III) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la incertezza del quadro probatorio doveva condurre ad una assoluzione per essere insufficiente la prova che il fatto sussiste o che è stato commesso ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.;
(omissis)
V) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non si è raggiunta la prova che sia stato raggiunto il profitto della utilizzazione abusiva di energia elettrica;
VI) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto trattandosi di cavi volanti deve escludersi la prova della sussistenza dell’aggravante contestata conseguentemente deve rilevarsi la mancanza della prescritta querela nei termini di legge per il delitto di furto semplice;
(omissis)
4. I motivi dedotti in ricorso sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.
4.1 Il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perché attraverso una prospettazione del tutto generica propongono una rivisitazione degli elementi accertati nella ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito e quindi censure motivazionali estranee al giudizio di legittimità. La Corte territoriale ha dato conto della sostanziale ammissione degli addebiti da parte dell’imputata e della realizzazione dell’allaccio abusivo realizzato mediante l’operaio elettricista che stava effettuando i lavori di ristrutturazione; e quindi della piena consapevolezza dell’alimentazione abusiva di energia elettrica di cui beneficiava la sua abitazione che non aveva mai avuto un allacciamento regolare (fol. 2) ed era stata realizzata mediante l’allacciamento al contatore del vicino H.C. (cfr. Cass., sez. 4, del 04/06/2008, n.27445; Cass., sez. 4,del 23.11.2012, n. 23660). Se ciò è vero, come è vero, allora l’imputata non può pretendere di andare esente da responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo del reato, sul presupposto che, come affermato nel motivo di ricorso, non ha “personalmente compiuto l’allaccio”. Non solo, infatti, come chiarito dal Supremo Collegio in un condivisibile arresto, la sottrazione illecita di energia elettrica realizzata mediante un abusivo allaccio con cavi elettrici ad una utenza altrui, integra il reato di furto ancorché detto allaccio non sia stato posto in essere dall’agente il quale sia limitato unicamente a farne uso (cfr. Sez. 5, 29/11/2006, n.41554), ma, nel caso in esame, risulta piuttosto, che la ricorrente si è dolosamente e consapevolmente avvalsa dell’innesto autonomo alla rete elettrica esterna dell’Enel, effettuato materialmente dall’operaio, tanto che a titolo di ristoro si è adoperata insieme al figlio per pagare le bollette relative al periodo di indebito allaccio al contatore del vicino, denunciante e parte offesa.
(omissis)
5. Stante l’inammissibilità del ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila in favore della Cassa delle ammende.