Secondo la Cassazione un pergolato in legno non può avere ripercussioni sulla pubblica incolumità, tanto da rendere necessario il collaudo statico per la sua installazione. Anche il Tribunale ordinario aveva sostenuto che il manufatto, date le sue caratteristiche, non avesse ripercussioni sulla pubblica incolumità e che non fosse quindi necessaria alcuna autorizzazione sismica. Ma di parere opposto era il Procuratore della Repubblica, secondo il quale il pergolato necessitava del collaudo statico e non poteva rientrare nel novero dell’edilizia libera. La Cassazione ha respinto le posizioni del Procuratore spiegando che, in base all’articolo 67 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il collaudo statico è richiesto solo per le costruzioni annoverate nell’articolo 53, comma 1 dello stesso Testo Unico, fra le quali non rientrano le strutture in legno.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 12851/2020
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1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 30 ottobre 2018, ha assolto N.N. e K.C. dai reati ascritti ai capi (omissis) perché il fatto non sussiste; (omissis).
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 95 d.P.R. 380/2001 e 53, 67, 75 d.P.R. 380/2001, in relazione ai capi f), g), h) punto 2.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il gazebo oggetto delle fattispecie di reato ascritte agli imputati potesse rientrare fra i c.d. IPRiPi (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità), senza necessità di autorizzazione sismica.
Il giudice di primo grado avrebbe in questo modo ripetuto l’errore commesso dal tribunale del riesame la cui decisione era stata annullata con rinvio da parte della Suprema Corte.
(omissis)
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 44 d.P.R. 380/2001 anche in relazione all’art. 6 d.P.R. 380/2001, quanto al capo e). Il Tribunale avrebbe errato nel ricondurre la costruzione del manufatto nell’ambito dell’edilizia libera.
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Quanto al capo f), deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente escluso la sussistenza del reato in quanto l’art. 67 del d.P.R. 380/2001 prevede che il collaudo statico riguardi solo le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1 del d.P.R..
Le strutture in legno, come quelle in esame, non rientrano tra quelle previste nell’art. 53 comma 1 d.P.R. 380/2001 (1. Ai fini del presente testo unico si considerano: a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l’effetto statico voluto; c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli).
1.2. Quanto al capo h punto 2) deve rilevarsi che dal capo di imputazione emerge che il falso concernerebbe la qualificazione di un’opera; una valutazione dunque, senza che sia fondata su una falsa attestazione di fatti. Il falso ideologico, per come prospettato, è dunque insussistente.
1.3. Va poi rilevato, e ciò incide anche quanto al capo g), che il Tribunale ha escluso la sussistenza del fatto perché non raggiunta la prova sul punto, a seguito delle divergenti dichiarazioni assunte dai testi.
Il punto, dunque, non concerne una violazione di legge, ma la valutazione delle fonti di prova.
2. Analoghe considerazioni valgono quanto al reato sub e) perché il Tribunale, in base alle fonti di prova acquisite, ha ritenuto che non potesse escludersi che per le caratteristiche costruttive del gazebo lo stesso avrebbe potuto essere qualificato quale intervento di edilizia libera; in ogni caso ha ritenuto insussistente la prova dell’elemento soggettivo del reato. Su tale punto il ricorso non si confronta ed è pertanto privo del requisito della specificità estrinseca.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dichiara inammissibile il ricorso del p.m.