Pergotenda retrattile: ecco quando serve il permesso di costruire
Non sempre l’installazione di una pergotenda, seppur in un’area pertinenziale come un terrazzo, può essere considerato come un intervento di edilizia libera. Occorre il permesso di costruire, ad esempio, quando si assiste ad uno stabile ampliamento della superficie chiusa. È quanto disposto dal Tar dell’Umbria con la sentenza 310/2020, di cui riportiamo un estratto.
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TAR UMBRIA
Sez. I, sent. n. 310/2020
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Fatto e diritto
- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la [omissis], titolare di un [omissis] ubicato all’interno del Centro Commerciale di …, ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Perugia ha intimato la rimozione della pergotenda retrattile telonata e delle pompe di calore installate nel terrazzo di pertinenza del ristorante in argomento, in quanto poste in essere senza permesso di costruire.
- L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:
(omissis)
Sostiene la ricorrente che la normativa regionale e statale in materia di tettoie e pergotende legittimerebbe l’intervento in questione, trattandosi di attività di edilizia libera non necessitante alcun titolo abilitativo.
(omissis)
Afferma la società ricorrente che l’amministrazione avrebbe omesso “ogni riferimento alla natura pertinenziale della terrazza rispetto al locale nonché alla pergotenda in quanto tale ed alla disciplina urbanistica di settore e, quindi, alle ragioni di diritto sottese all’ordinanza, ritenendo viceversa ‘d’emblée’ necessario il permesso di costruire” (cfr., pag 16 del ricorso).
- Il Comune di Perugia si è costituito in giudizio sostenendo in sintesi che nel caso di specie non si sarebbe “al cospetto della mera installazione di una pergotenda e di alcune pompe di calore, di per sé potenzialmente riconducibili all’attività edilizia libera come preteso ex adverso, avendo per converso la società ricorrente realizzato un locale suscettibile di autonomo utilizzo, con un proprio impatto volumetrico, incidente in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio” (cfr. pag. 1, memoria di discussione del 20 dicembre 2019).
- All’udienza del giorno 9 giugno 2020, la causa è passata in decisione.
- Il ricorso è infondato e va respinto.
- Osserva il Collegio che nel caso di specie le opere per cui è causa consistono nella copertura retrattile telonata dell’intero terrazzo di pertinenza del ristorante della società ricorrente, realizzata in PVC ad un’unica falda con altezze che variano dai circa 3,10 mt in gronda ai circa 3,85 mt al colmo, cui si aggiunge la copertura dei tre lati verticali liberi, anch’essa realizzata con teli in PVC retrattili, tutti sorretti da una struttura in acciaio e alluminio ancorata tramite staffe al solaio ed agli elementi verticali in muratura perimetrali al terrazzo stesso, sul quale risulta altresì l’installazione di due porte d’uscita di sicurezza con maniglione antipanico e di impianti di illuminazione tramite piantane e di condizionamento tramite splitter (cfr., parte motiva del provvedimento impugnato).
- Come correttamente rilevato dall’amministrazione intimata, si tratta di intervento che per modalità di realizzazione ha determinato uno stabile ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante (come peraltro dimostrato dalle porte di sicurezza, dalla postazione di controllo della sala e dagli impianti di illuminazione e climatizzazione installati sulla terrazza), ovvero un nuovo locale necessitante come tale il permesso di costruire.
- Ne consegue l’irrilevanza dei rilievi addotti dalla società ricorrente a sostegno dell’inquadramento dell’intervento in questione nel regime di edilizia libera, quali la natura pertinenziale della terrazza, il carattere retrattile della copertura e l’assenza di modificazioni alla sagoma dell’edificio (cfr., secondo e terzo motivo di ricorso), atteso che ciò che effettivamente rileva ai fini dell’acclarata necessità del richiesto titolo edilizio è il fatto di aver posto in essere una copertura che consente un utilizzo non precario ovvero permanente e non stagionale dello spazio chiuso così realizzato, avente un proprio ed autonomo impatto volumetrico.
- Ne discende, parimenti, l’irrilevanza della mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, non potendo il provvedimento impugnato avere un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato, come risultante dall’esaustiva motivazione ivi riportata.
- Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
- Tenuto conto della peculiarità della fattispecie controversa, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.