Il pianerottolo antistante l’abitazione è da intendersi come luogo aperto al pubblico e non come privata dimora alla stregua di una pertinenza dell’alloggio. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24755/2018, emessa nell’ambito di una vicenda che vede come protagonisti due condòmini e un pugnale.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 24755/2018
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1. Con sentenza, emessa in data 17/01/2017, il Tribunale di Bergamo assolveva D.O., dal reato, di cui all’art. 4 L. 110/75, per aver portato fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa un pugnale, a due lame contrapposte, lunghe circa 13 cm ciascuna, costituente uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere le persone, perché il fatto non sussiste, e dai restanti reati, ex art. 339, 612, comma n. 1 e 2, e ex art. 56, 582 e 585, cod. pen. – contestati all’imputato, per aver minacciato un male ingiusto a S.L. e per aver tentato di aggredirlo, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dal proprio volere – sussistendo la causa di non punibilità, ex art. 131 bis, cod. pen (fatti commessi in Albino, il 3 novembre 2013).
2. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega l’inosservanza dell’art. 4 L. n. 110/75, nonché l’erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.. Segnatamente, parte ricorrente deduce che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto l’insussistenza del reato contravvenzionale, ex art. 4 L. 110/75, considerato che il porto del coltello, sul pianerottolo dell’appartamento dello stabile condominiale, non era equiparabile al porto in una pertinenza dell’immobile privato, trattandosi di una parte comune.
(omissis)
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La problematica centrale riguarda la nozione di luogo pubblico o aperto al pubblico, posto che il reato contravvenzionale, ex art. 4 legge n. 110/1975, implica il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Ed invero, nell’ambito del presente procedimento, il contrasto è insorto, proprio a seguito dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la riconducibilità del pianerottolo, sito sulle scale condominiali, ad una pertinenza dell’abitazione dell’imputato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all’esercizio di attività lavorativo o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 – dep. 22/06/2017); ed infatti, per “luogo aperto al pubblico”, deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto (Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017 – dep. 14/06/2017).
Acclarate tali nozioni, di “luogo aperto al pubblico” e, a contrario, di “privata dimora”, è conseguenziale ritenere il pianerottolo, antistante l’abitazione, come riconducibile alla prima categoria, e non ad un luogo, rientrante nel concetto di abitazione ovverossia luogo di privata dimora.
Conferma specifica si ricava da altre pronunce, secondo le quali, ai fini dell’integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano “luoghi di privata dimora” cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinate all’uso di un numero indeterminato di soggetti. (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017 – dep. 12/07/2017)
Ed ancora, il pianerottolo delle scale di un fabbricato in condominio costituisce luogo aperto al pubblico in quanto consente l’accesso ad un’indistinta categoria di persone e non soltanto ai condomini ( applicazione in tema di porto abusivo di armi) (Sez. 1, n. 934 del 28/09/1982 – dep. 03/02/1983).
Il discrimine fra le due figure è rappresentato, pertanto, dalla possibilità di accesso da parte di un’intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità giuridica e pratica di acceder senza legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. (Sez. 5, n. 22890 del 10/04/2013 – dep. 27/05/2013).
(omissis)
3. Si deve, quindi, annullare la sentenza impugnata, con contestuale rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame.