Il portiere resta come conduttore, anche dopo il suo pensionamento, nell’alloggio condominiale assegnatogli, e continua a svolgere lavoretti per il condominio. I suoi eredi chiedono che vengano loro riconosciuti gli arretrati dei compensi per il lavoro svolto dal proprio congiunto defunto. Ma la Cassazione esclude questa ipotesi date l’occasionalità e la scarsa rilevanza dei servizi svolti ai fini della prova della proseguita subordinazione dopo il pensionamento. Di seguito un estratto dell’ordinanza 8376 del 4 aprile 2018.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. L civ., ord. 4.4.2018,
n. 8376
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1. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città – che aveva accolto nei limiti della prescrizione, e con esclusione dei compensi per lavoro straordinario ed indennità per lavoro festivo e risarcimento del danno esistenziale conseguente, la domanda di S.M., S.M. e L.M. eredi di S.F. di condanna al pagamento delle differenze retributive e trattamento di fine rapporto spettanti in relazione al rapporto di portierato proseguito di fatto dal 1° gennaio 2000 e fino al decesso di S.F., nell’agosto 2002 – ha rigettato integralmente le domande compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che dall’istruttoria svolta non erano emersi elementi utili per ritenere che anche dopo il pensionamento dello S.F., il 31 dicembre 1999, l’attività di portierato fosse proseguita con le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato in precedenza esistente con la Immobiliare P. convenuta. In particolare, la Corte ha accertato che era emerso solo che lo S.F. aveva continuato ad abitare nell’alloggio in precedenza occupato versando un canone di locazione e che solo occasionalmente, e verosimilmente a titolo di cortesia, aveva provveduto a piccole attività quali la sostituzione di lampadine e la custodia delle chiavi o l’apertura di una porta senza tuttavia che sia risultato un assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e senza che sia risultato provato lo svolgimento dell’attività di pulizia e custodia interrottasi con il collocamento in pensione. La modestia quantitativa della prestazione e la mancanza di prova di un obbligo a renderla ha convinto il giudice di appello della infondatezza delle pretese azionate.
3. Per la cassazione della sentenza ricorrono gli eredi di S.F. articolando tre motivi ai quali resiste con controricorso la Immobiliare P. che propone ricorso incidentale per chiedere la condanna al pagamento delle spese del giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ..
(omissis)
6. Anche il terzo motivo, con il quale è denunciata l’insufficiente motivazione di un punto determinante della controversia è inammissibile. La Corte territoriale in conformità ai principi più volte espressi da questa Corte ha escluso la subordinazione con una valutazione del materiale probatorio acquisito adeguatamente e coerentemente motivata che, perciò, non è qui censurabile. In particolare, proprio valutando le attività svolte dallo S.F. in relazione alle quali è denunciata l’insufficienza della motivazione ne ha evidenziato l’occasionalità e la scarsa rilevanza escludendone in maniera seppur sinteticamente argomentata e logica la rilevanza ai fini della prova della proseguita subordinazione dopo il pensionamento.
(omissis)
8. In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati e le spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 92 secondo comma cod. proc. civ., vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
La Corte, rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.