Il portone con chiusura a molla provoca la caduta di una condomina sulle scale condominiali. In primo grado il condominio è condannato al risarcimento del danno, ma la Corte d’Appello e la Cassazione sovvertono la sentenza: essendo a conoscenza del meccanismo di chiusura del portone, la donna avrebbe potuto prevedere e scongiurare la caduta tenendo un comportamento più cauto. Di seguito una sintesi della vicenda e la pronuncia della Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 27.12.2017,
n. 30963
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A.S. conveniva in giudizio il Condominio … per sentirlo condannare al pagamento dell’importo di 25.000 euro, o nella misura ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni per l’infortunio occorsole in data 23 novembre 2003. Sosteneva, più in particolare, che, mentre si accingeva a scendere la rampa di scale esterna per uscire dal Condominio, a causa della chiusura improvvisa e repentina del pesante portone d’ingresso con apertura a molla situato a ridosso del primo gradino del vestibolo dell’edificio, veniva sospinta bruscamente in avanti. A seguito di ciò, cadeva lungo la predetta rampa di scala procurandosi gravi lesioni personali. Riconduceva la responsabilità dell’accaduto al convenuto condominio per non aver posto rimedio ad una situazione di pericolo dovuto ai difetti progettuali e strutturali dell’edificio.
Radicatosi il contraddittorio, il Condominio resisteva alla domanda proposta.
Il Tribunale di Roma con sentenza numero 12183/09, ravvisando la responsabilità del convenuto Condominio ex art. 2051 c.c., condannava quest’ultimo a pagare a titolo risarcitorio l’importo di euro 104.912,69 oltre spese del giudizio liquidate in euro 3.000.
Avverso la predetta pronuncia la A.S. spiegava appello parziale lamentando la mancata condanna del Condominio al risarcimento del danno morale e delle spese mediche documentate ammontanti ad euro 10.130,37.
Il Condominio si costituiva in giudizio proponendo appello incidentale e chiedendo l’integrale riforma della sentenza con conseguente rigetto della domanda proposta e condanna dell’attrice alla restituzione dell’importo incassato in esecuzione della predetta sentenza.
La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5368 del 12 settembre 2016, respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, riformava la sentenza del Tribunale di Roma, condannando A.S. a restituire le somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado.
Secondo i Giudici del gravame la condotta della A.S. era stata tale da integrare una serie causale autonoma, successiva alla situazione di pericolo, idonea ad interrompere il nostro causale tra la res e il damnum.
Avverso tale pronunzia A.S. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Condominio ….
Le parti hanno depositato memoria.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli art. 2051, 1227, 2697 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Censura la sentenza deducendo che il giudice del merito pur ritenendo provato che l’incidente sia dipeso dalle caratteristiche del portone ha poi ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto prevedere e scongiurare la caduta tenendo un comportamento cauto in quanto conosceva lo stato dei luoghi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Denuncia la contraddittorietà della sentenza impugnata dove prima afferma che essendo l’incidente dipeso dalle caratteristiche costruttive del portone […] e poi afferma che avrebbe potuto prevedere e scongiurare la caduta con un comportamento cauto.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
La corte territoriale ha ritenuto che la A.S. fosse a conoscenza della particolare posizione e meccanismo di chiusura del portone, essendo la stessa una condomina che abitava nello stabile da tempo e che ben avrebbe potuto prevedere e scongiurare la caduta con un comportamento ordinariamente cauto, evitando di soffermarsi sulla piattaforma di distribuzione delle scale mentre il portone si richiudeva […].
Pertanto il giudice del merito, nel sussumere la fattispecie concreta per come ricostruita sotto la norma del caso fortuito, nella specie rappresentata dalla mancanza della dovuta attenzione della danneggiata, ha compiuto un’operazione di sussunzione corretta, il che esclude che vi sia stata falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e delle altre norme invocate.
Difatti, il procedimento di sussunzione della corte di merito è fondato perché ha ritenuto che in una situazione di fatto come quella di cui si discute (particolare meccanismo di chiusura del portone), in mancanza della dimostrazione della sopravvenienza di una situazione ulteriore, la condomina che soffre un danno per la chiusura della porta, lo subisce per una sua disattenzione, dato che si trovava nella condizione di conoscere il funzionamento della porta.
(omissis)
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.