4 Marzo 2021
L’acquirente deve dichiarare di voler fruire del beneficio, di trasferirsi nel comune dell’immobile, di non possedere altre case nello stesso comune e di non avere già fruito dei medisimi benefici.
Nel caso di acquisto per usucapione di un immobile, il contribuente che vuole usufruire dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, prevista per la “prima casa”, deve rendere le dichiarazioni obbligatorie per legge non più tardi della sentenza dichiarativa di usucapione. In caso contrario l’acquirente decade dal beneficio, dovendosi escludere un effetto sanante per le dichiarazioni rese successivamente.
Sono queste le precisazioni fornite dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1270 del 21 gennaio 2021.
I fatti
La controversia nasce a seguito dell’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro, con applicazione dell’aliquota dell’8% in luogo di quella del 3%, per avere il contribuente omesso la dichiarazione di voler usufruire delle agevolazioni “prima casa” entro la registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione di bene immobile.
Il ricorso della contribuente è stato accolto dalla Ctp e la medesima sorte è toccata in sede di appello, laddove i giudici della Ctr hanno ritenuto possibile accedere al beneficio in base a una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti resa successivamente alla registrazione della sentenza, con effetto sanante.
Avverso la decisione di secondo grado l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione che, ritenendo fondato il motivo di doglianza, ha cassato la sentenza impugnata e, nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo.
La decisione
Con un unico motivo di ricorso l’ufficio ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, nota II-bis e 8 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto che il contribuente potesse richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” con una dichiarazione successiva alla registrazione della sentenza dichiarativa di usucapione su immobile.
Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Corte di legittimità ha rimarcato che, per poter legittimamente godere dell’agevolazione in esame, il contribuente deve, tra l’altro, manifestare la volontà di volerne fruire nell’atto di acquisto dell’immobile dichiarando, a pena di inapplicabilità, (i) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile, (ii) di non godere di altri diritti reali su immobili nello stesso comune e (iii) di non avere già fruito dei medesimi benefici.
La manifesta volontà, nei termini sopra riportati, è obbligatoria anche nell’ipotesi in cui il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolo originario, come nel caso di usucapione. In tale ipotesi, nel solco di una giurisprudenza consolidata, il contribuente è tenuto “a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo” (in senso conforme, Cassazione, pronunce nn. 11907/2018, 635/2017 e 2261/2014).
È di tutta evidenza che l’affermazione per cui una dichiarazione successiva alla sentenza dichiarativa di usucapione, attestante i requisiti richiesti per beneficiari dell’agevolazione, abbia un effetto sanante ai fini della fruizione del beneficio in parola si discosti dal principio formulato dalla Corte di legittimità. Sulla base di tale argomentazione la corte di cassazione ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo proposto dal contribuente e confermando la legittimità dell’atto impositivo.
Fonte: FiscoOggi.it