È nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo. È il principio di diritto richiamato dalla Cassazione con l’ordinanza 1629 del 23 gennaio 2018, di cui riportiamo un estratto.
—————–
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 23.1.2018,
n. 1629
—————–
Il Condominio … ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 156/2013, depositata il 16/05/2013.
G.M. ed E.F. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale articolato in un motivo.
G.M. ed E.F. con citazione del 9 aprile 2009 impugnarono la deliberazione assembleare del 10 marzo 2009 (approvazione consuntivo 2008) adottata dal Condominio …, deducendo che non fossero da loro dovute le spese per la gestione scale, per pulizie, forza motrice e luce, manutenzione ordinaria, nonché quelle per i compensi di professionisti e tecnici di parte del condominio. Il Tribunale di Trento rigettò la domanda. Sull’impugnazione di G.M. ed E.F., la Corte d’Appello di Trento, respinte le altre censure, accolse soltanto il motivo inerente alla partecipazione di G.M. ed E.F. alle spese relative al legale ed al consulente tecnico di parte del Condominio in giudizio di accertamento tecnico preventivo promosso dagli stessi appellanti. La Corte di Trento ritenne il dissenso ex art. 1132 c.c. di G.M. ed E.F. implicito, anche se non espresso nell’assemblea che deliberò di resistere in quel procedimento.
Il primo motivo di ricorso del Condominio … allega la falsa applicazione dell’art. 1132 c.c. imputabile alla sentenza della Corte d’Appello di Trento, in quanto tale disposizione postula l’invio di un atto recettizio da parte del condomino dissenziente per il prodursi dell’effetto di separarne la responsabilità in ordine alle conseguenze della lite, mentre i giudici dell’appello hanno sostenuto che il dissenso di G.M. ed E.F. fosse implicito nella proposizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 15 ottobre 2007.
Il secondo motivo di ricorso del Condominio … deduce che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 113 c.p.c., per aver deciso la questione facendo riferimento ad una “risalente ma non contraddetta” sentenza della Corte di cassazione (la Corte d’appello di Trento richiama in motivazione, invero, “Cass. 801/1979”), invece che decidere secondo diritto.
Il terzo motivo di ricorso del Condominio … denuncia la violazione o erronea applicazione dell’art. 1137 c.c., il quale permette l’impugnazione delle delibere condominiali solo se contrarie alla legge o al regolamento di condominio, mentre né gli attori né la Corte d’Appello di Trento hanno indicato un articolo di legge su cui fondare l’invalidità della deliberazione del 10 marzo 2009.
I tre motivi del ricorso principale, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, sono del tutto infondati.
La Corte d’Appello di Trento, pur invocando un precedente (che peraltro erroneamente indica come “Cass. 801/1979”) a fondamento della sua sentenza, e dichiarando di aderire all’interpretazione offerta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (che è sicuramente parametro di riferimento del ragionamento decisorio del giudice di merito, come si desume anche dall’art. 360-bis n. 1 c.p.c.), non si è affatto sottratta al dovere di sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, avendo comunque ben descritto la fattispecie concreta, il processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato. Né, del resto, il dovere del giudice di “seguire le norme di diritto”, stabilito dal primo comma dell’art 113 c.p.c., comporta l’esigenza di un formale richiamo alle disposizioni di legge applicate.
Peraltro, la Corte d’Appello di Trento ha fatto corretta applicazione dell’orientamento secondo cui è nulla la deliberazione dell’assemblea condominiale che, all’esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo, non trovando applicazione nella relativa ipotesi, nemmeno in via analogica, gli artt. 1132 e 1101 c.c.. Questo orientamento spiega come, nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condòmini, la compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condòmini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall’amministratore (Cass. Sez. 2, 18/06/2014, n. 13885; Cass. Sez. 2, 25/03/1970, n. 801).
È quindi da considerare nulla per impossibilità dell’oggetto la deliberazione dell’assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest’ultimo, pro quota, l’obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino, e neppure, perciò, trovando applicazione in tale ipotesi l’art. 1132 c.c..
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna il ricorrente principale Condominio … a rimborsare a G.M. ed E.F. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.