La Cassazione respinge il ricorso dell’uomo, condannato per aver malmenato una vicina di casa disabile al culmine di un diverbio causato da escrementi lasciati da animali. Di seguito, un resoconto della vicenda e un estratto della sentenza 40468/2019.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 40468/2019
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1. Con sentenza emessa il 28.02.2018 la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato B.I. responsabile del reato di lesioni personali, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi 8 di reclusione, per aver aggredito la condomina Z.A., colpendola con un pugno allo stomaco ed afferrandole con forza il braccio destro ed il collo, dopo averla invitata nel suo appartamento per verificare la presenza di urina sul suo balcone; con l’aggravante dell’aver profittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa, costretta su una sedia a rotelle.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di B.I., Avv. P.P., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Omessa assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di audizione dei testi S.S., condomina delle parti, e dell’ispettore di Polizia, P.M., che avrebbe leso il diritto di difesa del B.I. ed impedito di valutare compiutamente la credibilità della persona offesa nel presente procedimento. Difatti l’audizione del P.M. era decisiva perché avrebbe dimostrato l’abitualità della Z.A. a sporgere denunce e querele infondate ai danni dell’odierno ricorrente, sfociate anche in condanna per calunnia. Inoltre, essendo la signora S.S. l’unica persona indicata dalla querelante come presente al momento dei fatti, sarebbe stato necessario verificare la sussistenza degli addebiti e l’attendibilità del racconto della persona offesa.
2.2. Vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alle numerose contraddizioni ed incongruenze che vi sarebbero nel racconto della persona offesa, ritenute dalla Corte tutte sanabili e sanate dalla concitazione del momento e dalla scarsa rilevanza di esse, con particolare riferimento all’erronea indicazione del piano (il primo) in cui si trova l’appartamento del B.I., che non potrebbe valutarsi come una svista priva di rilevanza poiché, considerata l’esatta indicazione in querela dello svolgimento dei fatti al secondo piano, nonché l’indicazione della S.S. come condomina che abitando sullo stesso piano avrebbe udito le urla della persona offesa, si tratterebbe di circostanze false che ne minano la credibilità.
La credibilità della persona offesa peraltro sarebbe minata da due recenti condanne riportate per calunnia e falso ideologico. Inoltre, sarebbero state svalutate le dichiarazioni dei testi B.C. e G.R., che avevano escluso di avere udito grida dalla Z.A..
2.3. Vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla durata della malattia: la Corte non avrebbe preso in considerazione le affermazioni nonché la relazione (diffusamente richiamata per oltre 4 pagine del ricorso) del C.T. della difesa, dott. B.O., diffusamente richiamata, che riteneva le lesioni guaribili in 10/12 giorni, basandosi invece esclusivamente sulla prognosi di 25 giorni riscontrata dal medico che ha visitato la persona offesa al momento dell’arrivo in ospedale. La motivazione della Corte risulterebbe illogica dal momento che non attribuisce credibilità alla relazione del B.O. esclusivamente perché basata su fotografie di non buona definizione.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte, le contraddizioni rilevate non sarebbero sanabili per l’incoerente narrazione dei fatti, l’omessa richiesta di aiuto alle Forze di Polizia da parte della p.o., la presentazione della denuncia ai carabinieri dopo ben 28 giorni e non nella immediatezza dei fatti, nonché per la duplice condanna per calunnia e falso commesso da privato in atto pubblico.
2.5. Con atto pervenuto il 29.4.2019 il difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti, allegando due sentenze del Tribunale di Rovereto e del Tribunale di Trento, che hanno ritenuto non attendibili le denunce sporte dalla Z.A. nei confronti di altri imputati.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che meritano una valutazione congiunta, per la sovrapponibilità delle questioni, sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione – addirittura mediante richiami di estratti parziali del testimoniale e della consulenza tecnica di parte – di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999).
In particolare, nel rammentare che, anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto – ripetutamente lamentato dal ricorrente -, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018), con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, Z.A., con particolare riferimento al piano dell’edificio ove sono avvenuti i fatti, e delle altre deposizioni.
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che:
Con riferimento alle altre doglianze, meramente ripropositive dell’atto di appello, la Corte territoriale ha motivato ritenendo non decisivo che due condòmini (B. e G.) non avessero udito la lite tra le parti, in quanto, a prescindere dal rilievo assorbente che gli stessi non risultavano presenti ai fatti, la verificazione degli stessi non può essere negata soltanto sulla base del fatto che qualcuno, in un condominio, non abbia sentito il diverbio; quanto alla consulenza tecnica di parte, che avrebbe formulato conclusioni difformi in merito alla durata delle lesioni, nel ribadire che il richiamo di ampi estratti della relazione sollecita íctu oculi una non consentita rivalutazione del merito, va rilevato che la sentenza impugnata ha, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, evidenziato che la consulenza di parte – a differenza del referto del Pronto soccorso, formulato nell’immediatezza e de visu – è stata formulata sulla base di fotografie, per stessa ammissione del consulente, di scarsa definizione, e di valutazioni meramente astratte e teoriche sui tempi delle visite mediche.
3. Il primo motivo, con cui si lamenta l’omessa assunzione di prove decisive, è inammissibile, non trattandosi di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
Al riguardo, va rammentato che la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013).
In ogni caso, la Corte territoriale ha motivato sulla non necessità di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’audizione dei due testi, evidenziando che gli stessi non hanno assistito all’episodio, che, peraltro, risulta provato sulla base di molteplici elementi dichiarativi e documentali.
Anche i motivi aggiunti, con cui sono state allegate sentenze di condanna della persona offesa, sono ictu oculi inammissibili, essendo manifestamente dirette a sollecitare a questa Corte una non consentita rivalutazione dell’attendibilità della persona offesa, e dunque del merito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.