A Cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
La Corte di Appello di Genova, con la sentenza n. 639 del 7 giugno 2021, pronunciandosi in materia condominiale, ha stabilito che l’assemblea plenaria non può revocare le decisioni dell’assemblea parziale; ciò in quanto tra le due esiste esclusivamente un riparto di competenze, piuttosto che un rapporto gerarchico.
Difatti, l’assemblea generale si occupa dei beni che appartengono a tutti i condòmini, mentre l’assemblea parziale dei beni e dei servizi comuni solo ai partecipanti.
Secondo i giudici di merito, non per forza nell’ambito del condominio ogni delibera deve vedere la partecipazione di tutti i condòmini, ed in astratto è possibile che si proceda alla formazione di un’assemblea più ristretta che coinvolga gli unici comproprietari.
Per la Corte distrettuale, anche nel caso in cui si tratti di condominio complesso, dovrebbe essere applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale “nell’ambito del condominio, nell’ipotesi in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell’edificio in condominio, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene (condominio parziale); in questo caso, i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all’assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolarità e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolarità delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare” (Cass. 791/20; Cass. 20793/06; Cass. 7885/94; Cass. 1255/95).
In altri termini, “il quorum, costitutivo e deliberativo, dell’assemblea nel cui ordine del giorno risultino capi afferenti la comunione di determinati beni o servizi limitati solo ad alcuni condomini, va calcolato con esclusivo riferimento a costoro ed alle unità immobiliari direttamente interessate” (Cass. 4127/16).
In base alle suddette considerazioni, i giudici di appello hanno concluso sottolineando che “l’assemblea cui partecipano tutti i condomini non ha il potere di revocare, né tanto meno di annullare, quanto deciso dall’assemblea del condominio parziale, neppure nell’ipotesi in cui la competenza di quest’ultima sia messa in discussione, in quanto l’assemblea supercondominiale può soltanto revocare i propri atti e non quelli assunti da una diversa assemblea”.