Si rende colpevole di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art. 392 c.p. l’inquilino che, una volta sfrattato, causa numerosi danni all’appartamento di cui era conduttore.
Di seguito un estratto della sentenza 636/2019 del Tribunale di Campbasso, sezione Penale.
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TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sez. pen., sent. 2.12.2019,
n. 636
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(omissis)
Ritiene il giudice che la prova raccolta in giudizio sia idonea a dimostrare la colpevolezza dell’imputato (…) in ordine al delitto di cui all’art. 392 c.p., stante il tenore delle risultanze del fascicolo del P.M., utilizzabili in virtù del rito abbreviato: gli accertamenti di P.G., i verbali di sommarie informazioni testimoniali, l’atto di denuncia querela di (…) e l’interrogatorio dell’imputato (…), che trovano puntuale riscontro dalla documentazione depositata, permettono di ricostruire, univocamente, i fatti di causa nel modo che si va ad esporre.
In data 18 Dicembre 2015, (…) sporgeva denuncia querela avanti al Carabiniere (…) appartenente a “Stazione CC Perugia” nei confronti di (…), dolendosi del fatto che, dopo aver locato (unitamente al fratello (…) un immobile commerciale sito in (…), Via (…), con contratto regolarmente registrato il 9 Aprile 2014 presso l’Agenzia delle Entrate di Campobasso, alla (…) S.r.l. con Amministratore unico (…), stante la grave morosità della suddetta conduttrice, essi locatori si erano indotti ad intimare lo sfratto, convalidato dal Tribunale di Campobasso, che prescriveva il rilascio dell’immobile per data 15 Dicembre 2015 (cfr. Ordinanza di convalida di sfratto del Tribunale di Campobasso del 30 Novembre 2015).
Nonostante la disponibilità del conduttore a rilasciare i locali, lo stesso denunciante, al momento della riconsegna del locale, il 15 Dicembre 2015, alla presenza anche degli Avvocati (…) e (…), notava la presenza di danni evidenti, quali la mancanza di porte dei bagni e della cucina posti al piano inferiore e delle porte dei bagni posti al piano superiore, nonché danni da allagamento nella cantina al piano interrato, a causa della mancata attivazione della pompa idraulica e del distacco dell’utenza elettrica (omissis).
(omissis)
Ebbene, le spiegazioni fornite dall’indagato in sede di interrogatorio non superano le dichiarazioni della parte civile, lineari, particolareggiate e coerenti, puntualmente riscontrate dai seguenti elementi di prova:
(omissis)
Tutti gli elementi di riscontro citati sono concordanti nel comprovare la fondatezza della prospettazione accusatoria: dai verbali sommarie informazioni testimoniali risulta che, in data anteriore alla stipula del contratto di locazione, i locali erano già muniti dei sanitari dei bagni e delle porte e che gli stessi sono stati sostituiti dal conduttore, in quanto parzialmente danneggiati, ma comunque efficienti e funzionanti (come confermato, del resto, dalla Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico a regola d’arte, del 18/03/2014, redatto dalla ditta (…).
Le dichiarazioni di (…), poi, rese in sede di interrogatorio, trovano immediata smentita nella clausola n. 5 del contratto di locazione che dispone che: “Qualsiasi miglioria dovesse essere apportata dal conduttore resterà annessa al locale al momento del rilascio senza che il conduttore possa vantare alcunché nei confronti del locatore” (cfr. contratto di locazione, clausola 5), nonché nella clausola n. 7 che dispone: “Il conduttore si impegna, al termine della locazione, a riconsegnare gli immobili nel medesimo buono stato di manutenzione e in condizione di piena e completa fruibilità, salvo il deterioramento risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto e la persistenza di eventuali migliorie che, come sopra precisato, rimarranno nell’immobile senza che il conduttore possa pretendere alcunché” (cfr. contratto di locazione, clausola n. 7).
Il canone di locazione veniva, inoltre, sensibilmente ridotto rispetto alle originarie pretese del locatore (cfr. contratto di locazione, clausola n. 6), in ragione del fatto che la conduttrice si impegnava a curare la sistemazione dei locali, danneggiati dal precedente conduttore (cfr. atto di denuncia querela di (…) del 18 Dicembre 2015) e il locatore rinunciava, inoltre, al pagamento del canone per la mensilità di Aprile 2014, allo scopo di facilitare l’avvio dell’attività di impresa del conduttore.
La qualificazione giuridica del fatto contestato ad (…) è corretta. La condotta tenuta dal prevenuto è esempio di scuola del reato di esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art. 392 c.p., in ordine al quale è stata sporta tempestiva querela. Perché si configuri nei suoi elementi costitutivi il reato di cui all’art. 392 c.p., è necessario che il soggetto agente ponga in essere una condotta diretta a realizzare direttamente il preteso diritto per il cui riconoscimento avrebbe potuto ricorrere al giudice, con lesione, quindi, del bene-interesse dello Stato ad impedire che la privata violenza si sostituisca all’esercizio della funzione giurisdizionale in occasione dell’insorgenza di una controversia tra privati.
(omissis)
In qualità di amministratore della (…) S.r.l., l’imputato non poteva e non doveva asportare arbitrariamente i beni dallo stesso sostituiti, come ben risulta dalle citate clausole del contratto puntualmente sottoscritte dal conduttore. Ogni eventuale pretesa del (…) circa le migliorie apportate all’immobile, a prescindere dalla fondatezza delle stesse, sarebbe dovuta essere avanzata, eventualmente, davanti all’autorità giurisdizionale e mai esercitata direttamente mediante la violenza esercitata sull’immobile mediante l’avulsione materiale delle porte e dei sanitari. In particolare, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico – rappresentato dall’intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità – la buona fede del soggetto attivo, lungi dall’essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di ragion fattasi (cfr. Cassazione penale sez. VI, 28/10/2010, n. 41368).
Non vi è dubbio che, il preteso diritto sia stato fatto valere dall’imputato, nella fattispecie concreta, in modo antigiuridico, mediante esercizio della ragion fattasi a seguito del provvedimento dell’autorità giudiziaria che convalidava lo sfratto. Ed il preteso diritto sostenuto dal (…) circa i sanitari e le porte, azionabile davanti all’Autorità Giudiziaria, costituisce elemento costitutivo del fatto tipico, consistente nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose di cui all’art. 392 c.p.. Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 392 c.p. è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene che renda necessaria una non agevole attività di ripristino (cfr. Cassazione penale sez. fer., 29/08/2013, n.46153). Ed è evidente che, nella fattispecie concreta, la condotta di danneggiamento da parte dell’imputato sia consistita nell’asportare porte e sanitari, scollegandone le relative tubazioni, il che, unitamente al distacco dell’energia elettrica, ha apportato gravi danni all’immobile e l’allagamento di alcuni vani dello stesso, così da rendere il locale non immediatamente fruibile e necessitante di una attività di ripristino da parte del proprietario.
(omissis)
Il Tribunale,Visto l’artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (…) colpevole del reato ascrittogli e concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuente processuale, lo condanna alla pena di Euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Concede all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati. Letto l’art. 538 c.p.p., condanna (…) al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, nell’importo da liquidarsi in separata sede nonché alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio in favore della costituita parte civile, che si liquidano in Euro 1200, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese giudiziali al 15% come per legge.