Se i rumori in condominio arrecano disturbo soltanto a uno oppure a un numero circoscritto di condòmini, non sussiste l’illecito penale, bensì quello civile nell’ambito dei rapporti di vicinato. È uno dei principi di diritto richiamati dalla Cassazione con la sentenza 50772/2019, di cui pubblichiamo un estratto.
——————
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III pen., sent. n. 50772/2019
——————
1. Con sentenza in data 12.7.2018 il Tribunale di Ascoli Piceno ha condannato V.F. alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv. e 659 cod. pen., perché, in qualità di titolare di una caffetteria, aveva disturbato le occupazioni ed il riposo di D.S. con il rumore provocato dalla sua attività.
2. Con il primo motivo di ricorso l’imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al reato ascrittogli, non sussistendo i relativi presupposti.
Con il secondo lamenta la violazione di norme processuali, per vizio di travisamento della prova.
Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione della memoria ex art. 121 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è fondato.
Ed invero, il reato previsto dall’art. 659 cod. pen. presuppone l’accertamento della capacità delle emissioni sonore di danneggiare potenzialmente una collettività indistinta di persone (si vedano tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, e n. 8351 del 24/06/2014, nelle quali si spiega che, in ragione della natura di reato di pericolo presunto, non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato).
L’interesse tutelato dalla norma è la pubblica tranquillità, sotto il profilo della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di cause di disturbo per la generalità dei consociati. Siccome l’evento disturbante deve avere la potenzialità di essere sentito da un numero indeterminato di persone, la contravvenzione in esame non sussiste allorché i rumori arrechino disturbo solo a determinati soggetti. Si vedano in tal senso:
Nella specie il Giudice ha accertato il disturbo esclusivamente nei confronti del denunciante, il quale aveva riferito di essere stato disturbato dai rumori del bar sovrastante la sua abitazione, tanto che era intervenuto il personale dell’Arpam di Ascoli Piceno, mentre il proprietario del bar aveva effettuato lavori di insonorizzazione del pavimento nel 2014 per ovviare alla lamentata situazione.
Il Giudice si è limitato a considerare in diritto che i rumori avevano superato la normale tollerabilità, senza preoccuparsi di indagare la diffusività degli stessi ed il potenziale danno ad una serie indeterminata di soggetti.
Ritiene il Collegio che la motivazione sia inidonea a fondare la responsabilità penale per il reato ascritto perché manca l’elemento oggettivo della fattispecie criminosa.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.