Anche se in primo grado l’amministratore è contumace, in appello ha comunque il diritto di depositare i documenti che dimostrino le spese fatte in favore del condominio amministrato con i contributi incassati dai condòmini e dunque lo scagionino dall’accusa di essersene appropriato indebitamente, evitando così che egli li debba restituire. È il principio richiamato dalla Cassazione con l’ordinanza 26786 del 23 ottobre 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 23.10.2018,
n. 26786
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Il Condominio ebbe ad avviar causa avverso il suo precedente amministratore R.S. chiedendo la consegna della documentazione afferente l’amministrazione condominiale, nonché la condanna del medesimo a restituire la somma di euro 33.034,65 ricevuta dai condòmini a titolo di contributi da destinare al pagamento delle spese condominiali, ma da lui non utilizzate a detto scopo.
Nella rituale contumacia del R.S., i1 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Aversa accolse la domanda siccome formulata dal Condominio attoreo ed, avverso detta sentenza, il R.S. propose appello avanti la Corte territoriale partenopea.
La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame rilevando come il deposito della documentazione, attestante i pagamenti fatti relativi ai debiti condominiali, era tardivo in quanto l’appellante decaduto dalla prova in prime cure e come non vi fosse obbligo di notificazione alla parte contumace dell’ordinanza che disponeva l’interrogatorio libero delle parti.
Avverso la citata sentenza il R.S. ha proposto impugnazione per cassazione articolata su tre motivi.
Resisteva con controricorso l’Amministrazione del Condominio …, che pure in prossimità dell’udienza ha depositato memoria ex art 380 bis cod. proc. civ.
Il ricorso proposto dal R.S. ha pregio giuridico quanto al primo motivo ed in tanto comporta l’accoglimento dell’impugnazione con assorbimento dei restanti due motivi di doglianza.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 112 e 345 cod. proc. civ. in quanto la Corte partenopea non ebbe a motivare circa la non indispensabilità dei documenti – afferenti alle spese fatte in favore del Condominio amministrato con i contributi incassati – da esso impugnante depositati in secondo grado, limitandosi a rilevare l’intervenuta decadenza dalla prova nel corso del procedimento di prime cure.
Con il secondo motivo di doglianza il R.S. lamenta omesso esame di fatto decisivo e violazione della norma in art. 345 cod. proc. civ. in quanto la Corte partenopea ha omesso di esaminare la circostanza che la documentazione, da lui dimessa tardivamente in appello, era da correlare alla circostanza che, in prime cure, fu il Condominio resistente ad aver depositato la documentazione attestante il versamento dei contributi da parte dei condomini una volta maturate le decadenze probatorie.
Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto ex art. 184 cod. proc. civ. in quanto erroneamente il Tribunale consentì al Condominio il tardivo deposito – scaduti i termini di legge – della documentazione attestante il versamento dei contributi condominiali a sue mani.
Come detto il primo mezzo d’impugnazione s’appalesa siccome fondato.
La Corte partenopea ha ritenuto non ammissibile la tardiva produzione documentale, operata solo in sede di gravame dal R.S. rimasto contumace in prime cure, esclusivamente perché maturata la sua decadenza dalla prova.
Difatti la scelta del R.S. di rimanere contumace nel procedimento in primo grado ha comportato che lo stesso non abbia osservato il termini ex art 184 cod. proc. civ. per l’attività probatoria, posto che la documentazione, prodotta nel procedimento di seconde cure, pacificamente era in suo possesso sin dall’avvio della lite.
Tale conclusione non può essere avallata da questa Suprema Corte posto che, nelle more del presente procedimento, è intervenuto l’insegnamento delle Sezioni Unite – Cass. n. 10790/17 – secondo il quale l’intervenuta decadenza, anche dipendente da condotta della parte, in prime cure non impedisce il deposito di documentazione, indicata siccome indispensabile, nel corso del procedimento di appello.
Quindi nella specie la Corte di merito aveva l’obbligo di valutare la documentazione, tardivamente dimessa, al fine di apprezzarne la decisività o no rispetto all’oggetto della lite.
Di conseguenza segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’Appello di Napoli,altra sezione, per nuovo esame alla luce de principio di diritto dianzi affermato.
Gli altri motivi di impugnazione esposti rimangono assorbiti ed il Giudice di rinvio disciplinerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, altra sezione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.