Il caso di una amministratrice di condominio, condannata in primo grado e in appello per appropriazione indebita di ben 100mila euro dalle casse condominiali, ma che si è vista annullare la sentenza di colpevolezza nel momento in cui il condominio, in persona del nuovo amministratore, ha rimesso la querela a suo carico. Di seguito un breve estratto della sentenza 19145/2019 di Cassazione.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 19145/2019
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1. Con sentenza del 07/07/2017 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara in data 26/01/2016 in forza della quale G.P. è stata riconosciuta responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata avente ad oggetto la somma di euro 100.477,83 facente parte della cassa del condominio … di cui aveva la disponibilità quale amministratore condominiale, con condanna alla pena di giustizia.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta che nella specie non poteva ritenersi configurabile il reato di cui all’art. 646 cod. pen. oltre ogni ragionevole dubbio in quanto erano emerse mere violazioni delle norme contenute nell’art. 1130 cod. civ. attinenti gli obblighi dell’amministratore nella gestione del condominio e nella tenuta delle scritture contabili, risultando evidente che l’imputata non aveva perseguito consapevolmente interessi personali configgenti con quelli del condominio;
(omissis)
2.1. Con successiva memoria del 19/02/2019 il difensore della ricorrente ha depositato rinunzia della parte querelante accettata dalla G.P. ed ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata per essere il reato estinto per effetto della remissione di querela ritualmente accettata.
Osserva il collegio che stante la intervenuta remissione della querela ad opera della parte querelante Condominio … in persona dell’amministratore pro-tempore C.B. ritualmente accettata dall’imputata, secondo quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti in data 19/02/2019, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell’intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela.
Le spese vanno poste a carico della querelata come per legge, in difetto di diverso accordo fra le parti.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna la querelata al pagamento delle spese del procedimento.