Non è valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato che sia commesso in danno di parti comuni dell’edificio. Serve, invece, uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea condominiale. È il principio di diritto richiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 41978/2019, di cui riportiamo un breve estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI pen., sent. n. 41978/2019
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1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.F. in relazione al reato di cui all’art. 388 cod. pen., perché il fatto non sussiste, ed in relazione al reato di cui all’art. 633 cod. pen., per difetto di querela.
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, P.G. chiede l’annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. inosservanza della legge penale e processuale, per avere il Tribunale illegittimamente prosciolto A.F. nel merito prima dell’apertura del dibattimento, con sentenza predibattimentale ex art. 129 cod. proc. pen.;
2.2. inosservanza della legge penale e processuale, per avere il Tribunale erroneamente rilevato il difetto di legittimazione del P.G. a presentare querela in relazione all’art. 633 cod. pen., sebbene si trattasse dell’invasione (con tavolini e sedie) da parte (dell’esercizio commerciale) del V. di spazi condominiali, rispetto ai quali il ricorrente vantava – quale condomino – una posizione giuridicamente rilevante;
2.3. vizio di motivazione in ordine alla rilevata mancata documentazione della titolarità di un diritto reale rispetto al condominio, essendo P.G. comodatario a titolo gratuito di un alloggio del condominio, regolarmente registrato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’assorbente difetto di legittimazione del P.G. a proporre querela in relazione ai reati di cui agli artt. 388, comma secondo, e 633 cod. pen., in quanto entrambi procedibili a querela di parte.
4. Ed invero, secondo un principio di diritto ormai acquisito, non è valida la querela proposta dal singolo condomino per un reato che sia commesso in danno di parti comuni dell’edificio, in quanto il condominio è strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condòmini e l’espressione della volontà di presentare querela passa attraverso detto strumento di gestione collegiale.
Ne consegue che la presentazione di una valida querela, da parte di un condominio, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune dello stesso, presuppone uno specifico incarico conferito all’amministratore dall’assemblea condominiale (Sez. 5, n. 6197 del 26/11/2010; Sez. 6, n. 2347 del 18/12/2015).
5. Le medesime considerazioni devono essere replicate quanto al delitto di cui all’art. 388, comma secondo, cod. pen., al pari procedibile a querela della persona offesa e rispetto al quale fa pertanto difetto la legittimazione a proporre querela in capo al P.G, per le medesime ragioni testè delineate.
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.