A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Con la sentenza n. 1367 del 6 luglio 2021, il Tribunale di Padova ha stabilito che l’accordo transattivo, assunto all’unanimità, sulla ripartizione delle spese involontarie di riscaldamento concluso tra il condominio ed il condomino distaccatosi dall’impianto centrale non può essere cambiato con una decisione a maggioranza dell’assemblea anche se la transazione è anteriore al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014.
Nell’anno 1997, due condòmini si distaccavano dal riscaldamento centralizzato, mentre gli altri si rivolgevano al Tribunale, contestando la legittimità dell’avvenuto distacco dall’impianto di riscaldamento, dal momento che lo stesso era avvenuto senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale.
La controversia si concludeva con un accordo transattivo, secondo cui i distaccati potevano mantenere l’impianto di riscaldamento autonomo, ma, nello stesso tempo, dovevano ancora contribuire al pagamento delle bollette del gas ed alle spese di manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento centralizzato nella misura del 20% della quota di 1/6.
Successivamente, i condòmini approvavano con delibera i bilanci del 2018-2019, non tenendo conto della suddivisione degli oneri di riscaldamento concordati con il suddetto atto transattivo.
Conseguentemente, uno dei condòmini distaccati impugnava la delibera avanti al Tribunale, domandando la sospensione; il condominio convenuto asseriva che le modalità di suddivisione delle spese di riscaldamento, previste nell’accordo transattivo del 1997, dovevano considerarsi superate dal Decreto Legislativo n. 102 del 2014 (come da ultimo modificato con il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 73), vale a dire dalla normativa sulla contabilizzazione di calore.
Il Tribunale sottolineava che nessun onere può essere posto a carico dei distaccati (il cui riscaldamento è autonomo) per i prelievi volontari di riscaldamento, e, altresì, non è possibile costringere i distaccati a contribuire alle spese relative agli strumenti di contabilizzazione, le quali non rientrano fra i costi di manutenzione straordinaria dell’impianto, in quanto i distaccati non usufruiscono dell’impianto di riscaldamento e, dunque, i loro consumi non devono essere misurati.
Quanto, invece, agli importi inerenti i consumi involontari e le altre spese (ad esempio, quelle relative alla gestione ed alla manutenzione), il giudice specificava che la legge lascia esplicitamente al condominio la libertà di ripartirli con qualunque criterio concordato fra i condòmini.
Nella vicenda in esame, i condòmini si erano accordati per le spese involontarie mediante un accordo transattivo (assunto all’unanimità) che aveva vincolato tutti i condòmini.
Secondo il Tribunale, la revisione di tale accordo non può avvenire con una semplice delibera a maggioranza, pertanto il giudice dichiarava nulla la delibera, in quanto aveva introdotto un criterio di ripartizione della spesa involontaria non conforme a quello adottato all’unanimità e trasfuso nell’accordo transattivo del 1997.