Anche il condomino distaccatosi che si è dotato di propria canna fumaria deve partecipare alle spese di manutenzione di quella comune condominiale. E, se una prima delibera lo esonerava da tali spese, mentre una delibera successiva le accolla pro-quota anche a lui, è quest’ultima a contare, in quanto sostituisce quella originaria.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30497 del 21 novembre 2019, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 21.11.2019,
n. 30479
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Con sentenza n. 983/2013 il Giudice di Pace di Ferrara, in accoglimento del ricorso proposto ex art. 1137 c.c. da R.F. nei confronti del Condominio …, annullava la delibera condominiale del 30.09.2011 nella parte in cui imponeva al R.F. la partecipazione pro quota alle spese di manutenzione della canna fumaria condominiale pari a complessivi euro 957.
A fondamento della decisione il giudice di prime cure poneva la considerazione secondo cui, previa delibera autorizzativa dell’assemblea condominiale datata 26.5.2010, il R.F. si era dotato di canna fumaria indipendente e pertanto, non utilizzando più la canna fumaria condominiale, non era tenuto a partecipare alle spese di manutenzione straordinaria della stessa, di cui alla successiva delibera del 30.09.2011.
In virtù di rituale appello interposto dal Condominio, il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 1418/2014, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione.
Il Tribunale, a sostegno della decisione, rilevava che, sebbene l’istallazione di un’autonoma canna fumaria da parte del R.F. non comportasse il venir meno dell’obbligo di partecipare alla spese di manutenzione rispetto a quella condominiale ex art. 1118 c.c., tuttavia le spese oggetto della delibera del 30.9.2011 si riferivano a lavori già approvati dai condòmini M.-M. e C. con la delibera del 24.11.2009, per i quali questi ultimi avevano stabilito di sostenerne integralmente la spesa, escludendo dall’obbligo di pagamento il R.F., stante la sua opposizione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio …, sulla base di cinque motivi, cui ha resistito R.F. con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 4 e n. 5, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale avrebbe annullato la delibera condominiale del 30.09.2011 senza fare riferimento ad alcuno dei motivi di annullamento previsti dall’art. 1137, comma secondo, c.c..
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1135 n. 4 e 1137, comma secondo, c.c. per avere il giudice di appello annullato la delibera del 30.09.2011 sul presupposto che le spese del 2009 non fossero state preventivate e deliberate dai condòmini. A detta del ricorrente, non vi sarebbe alcuna norma che imporrebbe al condominio di deliberare preventivamente le spese, ben potendo l’assemblea approvare anche spese non preventivate. Peraltro, la circostanza che i condòmini avessero, in una precedente delibera, deciso di accollarsi le spese di manutenzione straordinaria della canna fumaria condominiale non precludeva la possibilità per l’assemblea di deliberare nuovamente sulla ripartizione delle stesse, ex art. 1135, n. 4, c.c..
(omissis)
I motivi – che nella loro complessività attengono alle generali questioni del riparto delle spese condominiali ed in particolare alla legittimità di modificare con una successiva delibera il riparto delle spese per la manutenzione di un bene condominiale comune già deliberato in precedenza, per la evidente conseguenzialità argomentativa – vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Risulta dalla sentenza impugnata che la delibera del 24.11.2009 e quella del 30.9.2011 avevano ad oggetto le medesime spese relative alla manutenzione straordinaria della canna fumaria condominiale.
Occorrerà, dunque, in primo luogo, chiarire quali siano i condòmini chiamati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria della canna fumaria e, in particolare, se il condomino che si sia distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento, dotandosi di canna fumaria indipendente, possa sottrarsi al contributo per dette spese.
A tal riguardo si osserva che la canna fumaria è soggetta alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117, n. 3, c.c., pertanto – salvo diversa previsione di destinazione contenuta nel titolo – deve ritenersi bene comune (Cass. n. 9231 del 1991).
Se, dunque, la rinuncia di un condomino all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento legittima il conseguente esonero dello stesso dall’obbligo di sostenere le spese per l’uso del servizio centralizzato, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1123, secondo comma, c.c., egli è comunque tenuto a pagare le spese di conservazione dell’impianto di cui la canna fumaria è parte integrante (Cass. n. 11970 del 2017).
Ciò chiarito, nella specie il R.F., dotatosi di canna fumaria autonoma, era stato dapprima, con la delibera del 24.11.2009, esonerato dal pagamento delle spese per la manutenzione della canna fumaria condominiale e successivamente, con la delibera del 30.9.2011, il Condominio è tornato a deliberare sulla medesima spesa, con approvazione di un piano di riparto che ha posto tali spese pro quota anche a carico del condomino che si era distaccato.
(omissis)
In punto di diritto va, inoltre, esaminata la circostanza fattuale circa la efficacia di una delibera condominiale approvata a maggioranza in epoca successiva ad altra con la quale era stato già definito il riparto delle spese per la manutenzione della canna fumaria condominiale, derogandovi.
Al riguardo va precisato che si ha sostituzione nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto in termini incompatibili con quelli ipotizzati nella precedente assemblea.
Tanto chiarito, rileva il Collegio che la delibera del 30.9.2011, ripartendo le medesime spese di manutenzione della canna fumaria condominiale fra tutti i condòmini per la parte pertinente alla conservazione della parte comune del bene, ha tecnicamente sostituito la delibera del 24.11.2009 che le aveva accollate per l’intero ai soli condòmini M.-M. e C..
Nel libro III, titolo VII, capo II del codice civile, dedicato alla regolazione “Del condominio negli edifici”, non si rinviene alcuna disciplina al riguardo. A fronte di tale lacuna normativa, per giurisprudenza consolidata e risalente di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, condividendola, trova applicazione, per identità di ratio, la disposizione dell’art. 2377 ultimo comma c.c., secondo cui una deliberazione dell’assemblea dei soci delle società per azioni può essere sostituita con altra presa in conformità della legge (v. Cass. n. 1561 del 1976; Cass. n. 8622 del 1998 e ribadito da Cass. n. 8515 del 2018). Trattasi di disposizione che, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile a fattispecie similari, quali le assemblee dei condomini edilizi (Cass. n. 3159 del 1993).
Il giudice ha, dunque, errato nel ritenere applicabile per il riparto delle spese condominiali la delibera del 2009, dovendosi ritenere tale regolamento superato da quello contenuto nella delibera del 2011.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della decisione impugnata e con rinvio, per un rinnovato esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, dinanzi ad altro giudice di merito, che si designa in un magistrato del Tribunale di Ferrara diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.