La sottrazione, da parte di un condomino, dell’energia elettrica condominiale, non integra il furto ma solo l’appropriazione indebita, peraltro nemmeno aggravata da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione. È quanto disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 57749/2017, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 57749/2017
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1. Con sentenza del 2 novembre 2016, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva ritenuto, in rito abbreviato, M.M. colpevole del delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per essersi impossessata di energia elettrica sottraendola al condominio di cui era parte la sua abitazione, con la violenza consistita nel collegare due fili all’impianto delle luci delle scale.
La Corte rigettava i motivi di appello considerando che:
2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., per la mancata riqualificazione della condotta nel paradigma dell’art. 646 cod. pen..
Non vi era, innanzitutto, la prova che gli altri condòmini non avessero consentito l’allaccio abusivo della prevenuta e, comunque, la condotta consumata dalla medesima doveva essere ricondotta alla fattispecie disciplinata dall’art. 646 cod. pen., visto che l’imputata si era appropriata di un bene, l’energia elettrica del condominio, almeno pro quota di sua proprietà e nel suo possesso.
(omissis)
1. Il primo motivo di censura, speso sulla corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall’imputata, è fondato ed il suo accoglimento assorbe gli ulteriori motivi di doglianza.
Vero è che tale questione non era stata dedotta con i motivi di appello ma la stessa è rilevabile di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, nell’odierno caso concreto, il punto può essere trattato nei limiti nei quali è stato storicamente ricostruito dai giudici di merito (così, da ultimo: Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017).
L’imputata aveva sottratto – come la stessa aveva ammesso e come si era dedotto dalla presenza dei fili elettrici che collegavano l’impianto condominiale a quello della sua abitazione – l’energia elettrica già transitata dal contatore che registrava i consumi del condominio. Si trattava pertanto di energia ad esso appartenente e pro quota di spettanza anche della ricorrente. Energia che era nel possesso sia dalla ricorrente, sia degli altri condòmini, ciascuno dei quali poteva consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condòmini (esercitando, quindi, quel potere di fatto che costituisce il discrimine fra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita).
Così che, in identica fattispecie, questa Corte aveva già avuto modo di precisare (pur in una risalente pronuncia: Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002) che integra il reato di appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.
2. Nella pronuncia da ultimo citata si precisa anche che il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell’art.61 n.11 cod. pen., da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli di essi che vivono nella stessa abitazione.
Una conclusione anch’essa da condividersi posto che la “coabitazione” prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen. non può ricomprendere sia ciò che accade nell’abitazione strettamente intesa, ove si svolgono le ordinarie attività della vita privata, e che pertanto merita particolare tutela, sia ciò che avviene nei luoghi comuni condominiali, che, anche in vista della loro comune proprietà e del loro comune possesso, sono utilizzati solo strumentalmente alle necessità dell’abitazione propriamente detta e che non necessitano di altrettanta tutela.
3 – A questa Corte, in considerazione del rito semplificato adottato, è giunto l’intero fascicolo processuale, e, in esso, non si è rinvenuta la necessaria querela (esclusa l’aggravante prevista dall’art. 61 n. 11 cod. pen. non residuano altre ipotesi di procedibilità d’ufficio) – per una condotta che peraltro non era stata rilevata dagli altri condomini (alcuni dei quali erano stati denunciati per il furto dell’energia elettrica prelevata dai cavi dell’ente erogatore) ma dagli operanti intervenuti sul posto – così da doversi prosciogliere la prevenuta con la conseguente formula.
Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 646 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.