Il caso di un amministratore di condominio del quale era stata chiesta la revoca a seguito della condanna per finanziamento illecito ad alcuni esponenti politici. Il Tribunale di Milano dice no: vediamo perché.
—————–
TRIBUNALE MILANO
Sez. XIII civ., decreto 20.6.2018,
n. 1963
————–
In via preliminare, deve osservarsi che la legge n. 220/2012 di riforma del Condominio, entrata in vigore in data 18 giugno 2013, ha profondamente innovato in tema di responsabilità dell’amministratore, disciplinando in modo rigoroso i casi costituenti “gravi irregolarità” in presenza dei quali ha ritenuto sussistere profili patologici tali da sfociare nella revoca dell’incarico conferitogli.
(omissis)
La riforma del Condominio ha, altresì, introdotto l’art. 71bis disp. att. c.c., il quale disciplina dettagliatamente, dalla lettera a) alla lettera g) del suo primo comma, i requisiti che devono sussistere in capo ad un soggetto affinché possa ricoprire l’incarico di amministratore.
Ai fini che qui rilevano, l’articolo 71 bis disp. att. c.c. prevede, alla lettera b) del suo primo comma, che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro “che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni”.
(omissis)
In sintesi, gli addebiti mossi all’amministratore, ai quali quest’ultimo ha puntualmente replicato, sono i seguenti:
a) La condanna inflitta con sentenza n. 618/2017 della Corte di Appello di Milano al Dr. … I ricorrenti assumono che costituirebbe motivo di revoca dell’incarico svolto dalla … S.r.l. l’esistenza di una condanna inflitta al Dr. … legale rappresentante ed amministratore unico della società, da parte della Corte di Appello di Milano per il reato di finanziamento illecito ad esponenti politici contemplato dall’art. 7 comma 3 della legge n. 195 del 1974 e dell’art. 4 della legge 659 del 1981, sentenza che avrebbe confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Milano.
Secondo la tesi dei ricorrenti si tratterebbe di una sentenza di condanna per un delitto contro il patrimonio che, ai sensi dell’art. 71bis comma 1 lett. b) disp. att. c.c., osterebbe alla prosecuzione del mandato gestorio da parte della … S.r.l. e, per essa, del Dr. ….
Orbene, il Collegio ritiene che la ricostruzione offerta dai ricorrenti, oltre che essere lacunosa ed incompleta in punto di fatto, sia altresì censurabile in punto di diritto.
In punto di fatto, deve anzitutto rilevarsi come dalla lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano emerga che la condotta originariamente contestata nel capo di imputazione al Dr. … – consistente nell’aver commissionato materiale elettorale per vari candidati alle elezioni amministrative comunali di Milano nell’anno 2011 e sostenuto i relativi costi con i fondi della società … S.r.1., del quale era amministratore unico, senza la preventiva delibera dell’organo sociale della società finanziatrice e l’iscrizione nel relativo bilancio del contributo erogato – fosse stata, già all’esito del giudizio di primo grado, riqualificata come recesso attivo, tale da consentire di derubricare il contestato reato nella forma del tentativo.
Fatta questa doverosa puntualizzazione, deve osservarsi, in punto di diritto, come tale ipotesi di reato non possa affatto configurarsi quale delitto contro il patrimonio.
(omissis)
Alcuna identificazione di sorta, dunque, può essere effettuata tra il delitto ascritto al dr. … nella sua forma tentata ed il diverso delitto di appropriazione indebita, la cui condotta, quand’anche caratterizzata da un illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti erogato nell’interesse personale ed esclusivo dell’amministratore, concorre formalmente con il delitto di cui all’art. 71.195/1974 e non si pone in rapporto di specialità con quest’ultimo che, lo si ripete, tutela un bene giuridico diverso dal patrimonio (cfr. Cass. n. 1245/1998).
(omissis)
Né può ritenersi che tale delitto rientri nell’ipotesi di cui all’art. 71bis comma 1 lett. b) disp. att. c.c. a livello sanzionatorio: il reato di finanziamento illecito ascritto al dr. … risulta punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e, dunque, prevede una cornice edittale di pena inferiore rispetto a quella contemplata dall’articolo in esame (“ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni”).
Deve (omissis) evidenziarsi che la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello a carico del dr. … sia stata gravata da ricorso alla Suprema Corte depositato in data 8 marzo 218 (cfr. doc. 17 resistente).
A tale proposito, reputa il Collegio che il caso sul quale è stato chiamato a pronunciarsi costituisca occasione per chiarire che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 71bis comma 1 lett. b) disp. att. c.c. impone di ritenere che laddove il legislatore ha utilizzato il termine “condanna”, abbia voluto intendere una condanna inflitta con sentenza passata in giudicato: solo in questo modo, infatti, si ritiene possa essere salvaguardato il principio di presunzione di non colpevolezza consacrato dall’art. 27 co. 2 Cost.
Anche da tale considerazione consegue l’inapplicabilità dell’art. 71 bis comma 1 lett. b) disp. att. c.c. alla fattispecie al vaglio di questo Collegio.
(omissis)
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla … S.r.l., in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico … le spese della procedura, liquidate in Euro 2.000 per compensi; oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.