Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario, ma ciò sul presupposto che il predetto mandante agisca per una mala gestio rimproverabile al sostituto.
È uno dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9381 del 21 maggio 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 21.5.2020,
n. 9381
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Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:
a) pur vero che l’ultimo comma dell’art. 1717 cod. civ. dispone che «Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario», ma ciò sul presupposto che il predetto mandante agisca per una mala gestio rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito e, quindi, ove quest’ultimo non possa esercitare azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l’operato o, per avervi previamente rinunziato (come nella specie), la descritta azione diretta non sussiste; sul punto, pertanto, non resta che condividere quanto già più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. 25.10.1972 n. 3215; Cass. 30.7.1960 n. 2228; Cass. 16/7/1999 n. 7515) e all’indicato principio non si è attenuta la Corte territoriale allorquando ha ammesso l’azione diretta del mandante Consorzio nei confronti del sostituto del mandatario amministratore, non essendo dubbio che la previa “ratifica” dell’operato del N.L., rilasciata per iscritto da M.B., amministratore del Consorzio condominiale, non possa che qualificarsi come preventiva rinuncia a un’eventuale azione di responsabilità nei confronti del proprio sostituto;
b) né il Consorzio risulta aver dedotto colpa grave o dolo del sostituto o inadempimento del contratto, che la preventiva rinuncia non coprirebbe;
(omissis)
accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia in relazione all’accolto motivo alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.