Il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle. Pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile da intendere non in astratto, ma in concreto.
Questo il principio posto in evidenza dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 15698 del 23 luglio 2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 23.7.2020,
n. 15698
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Il Condominio … propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. … pronunciata il 5 giugno 2018 dalla Corte d’Appello di Milano.
R.F. e S.F. resistono con controricorso.
Con citazione del 5 settembre 2013, R.F. e S.F. convennero il Condominio …, per sentir accertare l’illegittimo sconfinamento nella terrazza dell’immobile degli attori, sito in …, per circa 10 cm ed all’altezza di un metro dal piano di calpestio, del cappotto termico realizzato sulla facciata dell’adiacente edificio condominiale, a seguito di lavori che avevano altresì comportato la temporanea occupazione della proprietà R.F. e S.F., regolamentata con convenzione inter partes del 18 giugno 2012.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 marzo 2017, respinse le domande dell’attore, escludendo la sussistenza di un interesse dei signori R.R. e S.F. a negare l’utilizzazione dello spazio aereo sovrastante il loro terrazzo.
La Corte d’appello di Milano ha invece accolto in parte il gravame di R.F. e S.F.,
condannando il Condominio … alla rimozione del cappotto termico. Per i giudici di secondo grado, alla stregua dell’insegnamento della Corte di cassazione, non è necessaria la dimostrazione di alcun attuale e concreto interesse del proprietario del suolo ad escludere l’attività di terzi nello spazio sovrastante il suolo stesso, dovendosi tener conto anche di “future e non individuabili ex ante esigenze di utilizzazione del suolo”.
Il primo motivo di ricorso del Condominio … deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 840 c.c., evidenziando come il piano di calpestio del terrazzo dei signori R.F. e S.F. rimanesse libero, in quanto il cappotto termico è posto a circa 1 m di altezza dal medesimo piano di calpestio. Il ricorrente sottolinea pure come sulla facciata dell’edificio condominiale corresse in precedenza una tubazione del gas.
Era perciò onere del proprietario, ex art. 840, comma 2, c.c., dimostrare il concreto pregiudizio subito dalla sporgenza del manufatto.
Il secondo motivo di ricorso allega la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, quanto alla possibilità di spostamento o di “integrazione” della preesistente tubazione del gas, ritenuta dalla Corte d’appello.
(omissis)
II. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, per la loro connessione, e si rivelano fondati.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, che la Corte d’appello di Milano ha disatteso senza fornire elementi argomentativi idonei a giustificarne il superamento, il proprietario non può opporsi, ai sensi dell’art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, l’immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, ovvero alla possibile utilizzazione di tale spazio a scopo di sopraelevazione (cfr. Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4664, relativa ad un cornicione sporgente per circa 60 cm. sulla colonna aerea della proprietà confinante; Cass. Sez. 2, 05/06/2012, n. 9047, relativa all’occupazione dello spazio sovrastante un terrazzo ed una tettoia mediante installazione di una caldaia e dei relativi tubi di alimentazione; (omissis).
Alla luce di tale costante interpretazione giurisprudenziale, ha errato la Corte d’appello di Milano ad affermare che, a norma dell’art. 840, comma 2, c.c., l’occupazione, pari a circa 10 cm ed all’altezza di un metro dal piano di calpestio, dello spazio aereo sovrastante un terrazzo, mediante installazione di un cappotto termico sulla facciata dell’adiacente edificio condominiale, esoneri il giudice dal valutare se, ed in che misura, sussista un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, invasione della colonna d’aria.
III. Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, la quale procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.