In materia di inquinamento acustico, in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova dell’evento dannoso – e quindi del fatto che fossero stati violati i limiti legali assoluti sia quelli differenziali – non può dirsi raggiunta. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 1025 del 17 gennaio 2018, confermando, di fatto, la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rigettato le pretese risarcitorie di due condòmini.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., sent. 17.1.2018,
n. 1025
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Con sentenza 13.6.2009 il Tribunale di Busto Arsizio, pronunziando sulla domanda di S.C. e C.R. contro B.L. Color, ha condannato la convenuta a ricondurre le immissioni prodotte in orario notturno nei valori di cui ai D.M. 1 marzo 2001 e D.M. 14 novembre 1997, oltre danni in euro 3000 ciascuno in favore degli attori e spese.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 26.3.2013, in riforma, ha rigettato le domande/accogliendo la censura sull’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.
Ricorrono gli originari attori con quattro motivi, illustrati da memoria, resiste controparte con controricorso.
Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 195, 196 e 201 c.p.c., violazione del principio del contraddittorio tecnico perché l’appello si fondava su tardivi ed infondati rilievi alla Ctu non proposti nella sede propria dal Ctp che, anzi, aveva condiviso il superamento dei limiti; 2) violazione dei D.P.C.M. indicati, dell’art. 844 c.c., dell’art. 32 Cost.; 3) violazione dei D.P.C.M. indicati, dell’art. 844 c.c., degli artt. 195, 186 e 201 c.p.c. trattandosi di zona residenziale in cui, oltre all’impianto B.L. Color, non erano riscontrabili particolari fonti di rumore; 4) violazione dell’art. 2727 c.c. per omessa considerazione di tutte le circostanze illustrate.
Il ricorso, pur ammissibile, dovendosi rigettare la generica eccezione di inammissibilità, va rigettato.
Come dedotto, la sentenza ha rigettato le domande accogliendo la censura sull’impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo ed, in assenza di una misurazione del rumore di fondo, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta. La sentenza, invero, riporta la motivazione del primo giudice che, sulla base dell’esperita consulenza di ufficio, ha sancito un effettivo superamento del limite di cui al D.M. 1 marzo 1991, posto che, applicando il criterio differenziale tra rumore ambientale e rumore residuo, l’attività svolta dalla convenuta, era risultata incompatibile con i limiti di cui alla predetta normativa.
Riferisce del gravame sulla contestazione della Ctu, considerate tardive dagli appellati, ma ritiene di accogliere la censura sulla scorta di valutazioni tecniche.
Va precisato che è consentito al giudice, peritus peritorum, dissentire motivatamente dalle conclusioni del Ctu, e nella specie si è argomentato che non sia possibile prendere, a base della misurazione relativa all’eventuale superamento dei limiti differenziali, un valore del rumore misurato 32 minuti prima dell’inizio e 92 minuti prima della fine del periodo considerato.
Se durante altri periodi della giornata può supporsi che il rumore di fondo rimanga relativamente costante, ciò contrasta anche con la comune esperienza per quello che riguarda l’orario tra le 5 e le 7 a.m., fascia durante la quale riprende la maggior parte delle attività umane dopo la pausa notturna né il valore assoluto delle immissioni sonore sarebbe così elevato da rendere palese il superamento del limite differenziale, posto che nei nove minuti intercorsi tra la misurazione delle 4.52 e quella delle 5.01, il valore di Leq del rumore ambientale aumenta di ben 7,60 punti e non appare implausibile che nella successiva mezz’ora sia aumentato di quegli ulteriori 4 punti che renderebbero del tutto lecite le immissioni sonore della B.L. Color e si è concluso che, in assenza di una misurazione del rumore di fondo effettuata nella fascia oraria nella quale si lamentava la violazione dei limiti differenziali, la prova dell’evento dannoso non poteva dirsi raggiunta e che non fossero stati violati i limiti legali assoluti né quelli differenziali.
Trattasi di valutazione di fatto insindacabile, essendosi spiegato perché le conclusioni del Ctu non apparivano attendibili e l’inutilità di disporre la rinnovazione della Ctu a causa del mutamento dei luoghi (pagina otto) per cui era da escludere, in virtù dei poteri discrezionali riconosciuti al giudice, un supplemento di indagine.
Le censure, pertanto, non sono risolutive, essendosi motivatamente dissentito dalle conclusioni del Ctu.
La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 1700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.