L’imputato cerca di scagionarsi sostenendo che non fosse stato stabilito con certezza come fosse riuscito ad appropriarsi del pennuto: se arrampicandosi o entrando dal portone condominiale. Ma per la Cassazione è “furto in abitazione”: la descrizione del volatile sottratto coincideva con quella dell’uccello rinvenuto in possesso dell’accusato.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. V pen., sent. n. 17598/2020
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1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di M.P. in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. per il furto di una gazza da una gabbia posta sul balcone di proprietà di terzi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato sostenendo che:
(omissis)
(omissis)
1. Il ricorso è inammissibile.
(omissis)
3. Le doglianze sulla ricostruzione del fatto sono generiche e manifestamente infondate, oltre a proporre doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal giudice (omissis).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, evidenziando che:
(omissis)
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.