La sopraelevazione di cui all’art. 1127 cod. civ. si configura nei casi in cui il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie.
La circostanza che su una parte del lastrico fosse già preesistente una sopraelevazione non assegna il diritto di far luogo a una nuova sopraelevazione, incidente sull’area libera del lastrico.
Sono i passaggi salienti dell’ordinanza 9765/2020 della Corte di Cassazione, della quale riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II civ., ord. 26.5.2020,
n. 9765
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Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora residua d’interesse, può sintetizzarsi nei termini seguenti:
(omissis)
b) in disparte è utile precisare che la sentenza spiega, citando il principio enunciato in sede di legittimità, che il fatto stesso di aver creato un nuovo volume sul lastrico solare, a prescindere da quello preesistente, costituisce sopraelevazione, perché, appunto, collocato su parte libera del lastrico solare, come tale vietato dal regolamento convenzionale del condominio, e il predetto ragionamento non viene preso in alcuna considerazione dal ricorrente, il quale, ignorando la predetta ratio decidendi, continua a insistere con la tesi già sostenuta in primo grado;
c) nel merito, peraltro, la pretesa è destituita di fondamento: questa Corte ha già chiarito che la sopraelevazione di cui all’art. 1127 cod. civ. si configura nei casi in cui il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale esegua nuovi piani o nuove fabbriche ovvero trasformi locali preesistenti aumentandone le superfici e le volumetrie (Sez. 2, n. 2865, 07/02/2008); la circostanza che su una parte del lastrico fosse già preesistente una sopraelevazione non assegna il diritto di far luogo a una nuova sopraelevazione, incidente sull’area libera del lastrico, attraverso l’edificazione di un nuovo manufatto o l’ampliamento del primo, stante che il concetto di sopraelevazione deve essere riferito al lastrico solare e non già al tetto della prima legittima (perché preesistente al regolamento) sopraelevazione;
(omissis)
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che, liquida in euro 5.300 per compensi, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.