Confermando la sentenza di secondo grado, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 31074 del 30 novembre 2018 ribadisce, di fatto, che il rimborso delle spese anticipate da un condomino per l’esecuzione di lavori a suo dire urgenti, non sussiste nel caso in cui trattasi di opere fatte realizzare per rimediare ad una situazione di degrado di minore entità.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 30.11.2018,
n. 31074
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1) L’Avv. F.D., difeso da sé stesso e dall’Avv. …, conveniva
innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia il locale Condominio di via …, per ottenere il rimborso della spesa di euro 3.000 da lui anticipata per l’esecuzione dei lavori di riparazione della terrazza di sua proprietà.
2) Il Giudice di Pace, con sentenza n. 732 del 31.03.2011, accoglieva la domanda. Riteneva non pertinente l’art. 1134 c.c. invocato dal Condominio e, viceversa, affermava che i lavori eseguiti erano stati utili alla conservazione del bene comune quali le “colonne portanti sul terrazzo dell’avv. F.D.”, con conseguente applicazione dell’art. 1110 c.c.
3) Il Condominio proponeva appello (omissis).
Il Tribunale, con sentenza n. 2863/2014, in contumacia dell’appellato, accoglieva il gravame; rigettava l’originaria domanda e compensava le spese di lite.
4) Per la cassazione della sentenza, M.D., in qualità di erede testamentaria dell’Avv. F.D., ha proposto ricorso con atto notificato 1’11.05.2015, affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Il Condominio ha resistito con controricorso.
(omissis)
6) Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza a norma dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c..
Censura la sentenza nella parte in cui “assume che la parte appellata avrebbe dato prova sufficiente dei presupposti di fatto posti a base della domanda” (pag. 6 ricorso). Evidenzia che il giudice a quo non indica tali presupposti e che, presumendosi che siano quelli relativi all’urgenza della spesa sostenuta dal condomino, critica la valutazione del quadro probatorio effettuata dal Tribunale in distonia con l’apprezzamento del giudice di primo grado (pagg. 6 e 7 ricorso).
La doglianza costituisce un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa, poiché chiede al giudice di legittimità di ripetere l’apprezzamento, esclusivamente di merito, relativo al valore probatorio delle risultanze di causa, con particolare riferimento alla verifica di attendibilità del teste G., già espletata dal giudice di merito. Questi ha ritenuto che dalla deposizione del teste, della cui credibilità soggettiva il tribunale comunque ha dubitato, non fossero emersi elementi sufficienti per reputare sussistente una situazione di degrado del bene comune tale da legittimare un intervento urgente di uno dei condòmini.
Questa valutazione di merito, congrua e adeguata, non è censurabile in sede di legittimità.
(omissis)
Il dissenso valutativo rispetto al primo grado di giudizio e la valutazione circa l’assenza di urgenza di provvedere, situazione che non coincide necessariamente con lo stato di manutenzione molto precaria del bene che sarebbe stato confermato dal teste, non integrano certo l’ipotesi di motivazione apparente o irriducibilmente illogica.
(omissis)
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di giudizio, che liquida in euro 1000 per compenso, euro 200 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.