Nel caso in cui il singolo condomino censuri la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata. E se l’importo dovuto non supera i 5mila euro, la competenza per valore spetta al giudice di pace e non al tribunale. È quanto rimarcato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 21227 dello scorso 28 agosto 2018, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. VI civ., ord. 28.8.2018,
n. 21227
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N.S. con atto di citazione del 15 ottobre 2015 conveniva il Supercondominio … per ivi sentire annullare tre delibere condominiali assunte dall’assemblea del Supercondominio il 25 agosto 2015.
Il Tribunale di Imperia, con ordinanza emessa in data 26 luglio 2017, dichiarava la propria incompetenza per valore, in favore del Giudice di Pace di Sanremo, fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al medesimo. Secondo il Tribunale di Imperia, la competenza sarebbe del GdP perché la causa aveva per oggetto “la contestazione della debenza degli importi deliberati in relazione alla spiaggia, al giardino e ad una tubazione da sostituire e l’importo che l’attore ritiene indebitamente a proprio carico è inferiore ad euro 5000”.
Avverso questa ordinanza, N.S. ha avanzato istanza di regolamento di competenza. Secondo il ricorrente, la controversia atterrebbe, non alla contestazione degli importi dall’attore dovuti in forza del riparto condominiale, ma alla legittimità delle delibere assunte dall’assemblea del 25 agosto 2015, ivi compresa quella che riguarda l’approvazione delle spese straordinarie ammontanti ad euro 64.176,54 in quanto emessa in assenza del relativo potere da parte dei rappresentanti degli enti consorziati.
(omissis)
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
È affermazione condivisa nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.6363 del 2010) che, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al “thema decidendum”, invece, che al “quid disputandum”, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la “causa petendi” della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa.
Ora, nel caso in esame, come risulta dall’atto di citazione, pur considerando la parte dell’atto di citazione riportato dallo stesso ricorrente, il tema specifico introdotto dall’attore, come correttamente ha rilevato, anche, il Tribunale di Imperia, attiene alla contestazione della debenza degli importi deliberati in relazione alla spiaggia, al giardino ed alla tubazione da sostituire.
D’altra parte, come è riconosciuto anche da questa giurisprudenza, non sussiste in capo al singolo condomino alcun interesse a verificare in termini generali ed astratti l’esattezza dei principi e delle spese indicate dall’amministratore. Piuttosto, va qui evidenziato, ed in termini generali, che in caso di violazione di vizi formali (incompletezza dell’ordine del giorno, violazione di norme sul procedimento di convocazione o insufficienza delle maggioranze) la legittimazione ad agire non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse ad agire, atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali (Cass. n. 2999/10, Cass.4270/11), mentre nelle ipotesi di violazioni sostanziali, è necessario che, la parte che intende impugnare, sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto (Cass.15377/00). Sicché, nel caso in cui il singolo condomino censura la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l’eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata.
Ciò detto e, considerato che il Tribunale di Imperia ha accertato che l’importo dovuto da N.S., in ragione della ripartizione delle spese approvate, non superava l’importo di euro 5000, la competenza per valore era del Giudice di Pace di Sanremo, come correttamente è stato affermato dallo stesso Tribunale di Imperia
In definitiva, il ricorso va rigettato e va confermata la competenza del Giudice di Pace di Sanremo. (omissis).
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di Pace di Sanremo. Assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa presso il Giudice competente.