L’amministratore di condominio che fa transitare fondi dal conto corrente di un condominio a quello di un altro, non si macchia “semplicemente” di mala gestio, ma commette il reato di appropriazione indebita. È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12783/2020, di cui riportiamo un estratto.
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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II pen., sent. n. 12783/2020
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1. M.C. ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe (integralmente confermativa della sentenza con la quale il Tribunale di Pavia, in data 11/09/2017, aveva dichiarato l’imputata, amministratrice p.t. del Condominio …, colpevole del reato di appropriazione indebita pluriaggravata in danno del predetto condominio, condannandola alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile).
(omissis)
Il ricorso è inammissibile.
(omissis)
2. La ricorrente lamenta violazione dell’art. 646 c.p. e vizi di motivazione quanto alla configurabilità degli elementi costitutivi del reato ascrittole: non vi sarebbe stata alcuna appropriazione indebita, ma mera mala gestio; le perizia contabile valorizzata dai giudici del merito sarebbe inaffidabile sotto più profili; sarebbe carente il necessario dolo; andavano riconosciute le circostanze attenuanti generiche; non andava liquidato alcun danno non patrimoniale in favore della parte civile; per i fatti riferibili alla gestione 2009-2010, a partire dal dies a quo (da individuare nel 30.6.2010) sarebbe maturata la prescrizione prima della sentenza d’appello.
3. I motivi sono tutti privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto dei corrispondenti motivi di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente.
3.1. La Corte di appello ha, in particolare, valorizzato, a fondamento dell’affermazione di responsabilità (f. 4 s. della sentenza impugnata), l’accertato utilizzo, da parte dell’imputata, delle somme versate sul conto corrente del Condominio … per far fronte alle necessità di altro condominio, che non integra mera mala gestio.
Deve, infatti, ritenersi che l’amministratore di più condomini che, senza autorizzazione, faccia confluire i fondi giacenti sul conto corrente di un condominio sul conto corrente intestato ad un diverso condominio, commetta il reato di appropriazione indebita, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro appartenente al primo condominio al momento del suo conferimento (argomenta da Sez. 2, sentenza n. 57383 del 17/10/2018).
3.1.1. In ordine alla determinazione dell’ammontare delle somme di cui l’imputata si è appropriata in danno del condominio …, i giudici del merito hanno conformemente e motivatamente recepito i rilievi della perizia espletata – condivisa perché argomentata e documentata.
3.1.2. Di tutto ciò, l’imputata aveva necessariamente consapevolezza, essendone stata artefice: di qui, l’integrazione del necessario dolo.
(omissis)
3.3. Meramente assertiva, in presenza dell’integrazione del reato contestato, è la pretesa che non si procedesse alla liquidazione del danno non patrimoniale da reato.
3.3.1. D’altro canto questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 35104 del 22/06/2013) ha già chiarito che, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria.
Nel caso in esame, correttamente il danno complessivo è stato quantificato in euro 25.000, aggiungendo al danno patrimoniale (pari ad euro 17.158,35) quello non patrimoniale liquidato equitativamente in misura non irragionevole.
3.4. La Corte di appello ha, infine, correttamente negato l’invocata dichiarazione parziale di estinzione dei reati contestati per prescrizione, collocando il dies a quo del relativo termine nel momento in cui l’amministratore del condominio. cessi di essere in carica (nel caso di specie, 27 giugno 2011), perché fino al momento della cessazione dalla carica l’amministratore condominiale gode sempre della facoltà di disporre legittimamente delle somme de quibus nell’interesse, in ipotesi, del condominio amministrato; soltanto a partire dal momento della cessazione dalla carica egli manifesta (anche soltanto implicitamente) la volontà di conservare uti dominus la disponibilità del denaro appartenente all’amministrazione del condominio, non potendo più legittimamente esercitare su di esso alcun diritto.
3.5. Con tali argomentazioni della Corte di appello il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre una diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
(omissis)
5. La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilità – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La ricorrente va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate come da dispositivo, nella misura indicata dalla richiedente, oltre agli accessori di legge.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione in favore della parte civile Condominio … delle spese del grado che liquida in euro tremila, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa ed Iva.