Con sentenza n. 38 pubblicata l’8 febbraio 2021, il Tar Umbria ha stabilito quali sono i limiti per l’apposizione di un canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativacentro storico sottoposto a tutela.
Nel testo della sentenza si legge quanto segue:
“Il posizionamento di una canna fumaria lungo la parete esterna di un fabbricato a destinazione abitativa posto in un centro storico sottoposto a tutela, quale è quello del Comune di Perugia, non può considerarsi intervento rientrante in alcuna delle categorie di cui all’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 menzionate dall’Amministrazione comunale e dal controinteressato negli atti del procedimento e nelle memorie depositate in giudizio. Per la precisione, l’installazione per cui è causa:
– non rientra nell’ipotesi di cui al n. 4 dell’allegato B del decreto (indicato nel frontespizio dell’istanza di autorizzazione paesaggistica), che fa riferimento agli interventi sulle coperture, anche mediante inserimento di canne fumarie o comignoli, ma non al posizionamento degli stessi elementi lungo le facciate degli edifici;
– non rientra nell’ipotesi di cui al n. 20 dello stesso allegato (cui fa riferimento l’impugnata autorizzazione paesaggistica), che riguarda gli edifici a destinazione produttiva, e non quelli a destinazione residenziale, quale è quello per cui è causa;
– non rientra, infine, nell’ipotesi di cui al n. 7 dell’allegato (non citata negli atti del procedimento, ma evocata nella memoria della difesa comunale), che riguarda l’installazione di impianti tecnologici «quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne».
Nessuna delle ipotesi menzionate fa riferimento all’installazione di canne fumarie sulla facciata di edifici a destinazione non produttiva che sia visibile dalla pubblica via.
Né per ammettere l’applicazione del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica all’intervento per cui è causa può procedersi all’estensione analogica di alcuna delle ipotesi sopra ricordate.
Deve infatti considerarsi che le previsioni del D.P.R. n. 31/2017, che individuano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo i quali, per il limitato impatto sul bene tutelato, non richiedono il rilascio di autorizzazione paesaggistica o consentono un’autorizzazione semplificata, hanno natura regolamentare. Esse, pertanto, devono essere interpretate conformemente alle disposizioni del d.lgs. n. 42/2004 e con esclusione di qualsiasi possibilità di estensione analogica che possa ampliarne il campo di operatività.
Dunque, esclusa l’applicabilità della procedura semplificata di cui al D.P.R. n. 31/2017, il Comune di Perugia avrebbe dovuto seguire il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, con decorrenza del termine di sessanta giorni ivi previsto dal 1.08.2017, data della trasmissione alla Soprintendenza delle osservazioni del sig. D. L. al preavviso di parere negativo.
Ne consegue l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Perugia con atto n. 444 del 1.09.2017”.