A cura di: Avv. Giuseppina Maria Rosaria Sgrò
Con la sentenza n. 779 del 31 maggio 2021, il Tribunale di Pavia, pronunciandosi in materia condominiale, ha affrontato il tema del riparto spese fra i condòmini.
Più nello specifico, il suddetto Tribunale ha affermato che gli interventi di sicurezza che concernono le autorimesse di proprietà esclusiva non devono essere pagati da tutti i condòmini, bensì soltanto dai proprietari delle autorimesse stesse.
A tal proposito, il Tribunale di Pavia ha richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il fatto che le porte tagliafuoco e l’impianto di ventilazione dei box siano stati installati nella parte del piano seminterrato sulla quale si aprono le autorimesse di proprietà esclusiva di alcuni condomini, parte ritenuta comune dal regolamento condominiale, se consente di affermare che le spese relative alle opere poste in essere sono attinenti a cosa comune, non comporta che esse debbano essere sopportate pro quota da tutti i condomini… dal momento che l’uso della parte di seminterrato in oggetto non è destinato a tutti, ma solo ai proprietari delle autorimesse”.
Inoltre, il fatto che gli interventi posti in essere nei locali garage, oltre ad esplicare una funzione di prevenzione e di sicurezza a favore dei condòmini che utilizzano i garage, dal momento che rappresentano un ostacolo alla diffusione degli incendi, indirettamente servano anche agli altri condòmini, “non influisce sul criterio di ripartizione delle spese che l’art. 1123, 2 c., cod. civ., pone solo a carico di coloro che usano i locali fonte di pericolo”.
Difatti, l’art. 1123 c.c. dispone che le spese devono essere pagate da tutti i condòmini in base ai criteri che seguono: