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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I pen., sent. n. 30012/2020
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Considerato che le condotte erano ormai cessate, avendo l’imputato trasferito la propria abitazione, e considerato il tipo di molestia realizzata, il primo Giudice riconobbe le attenuanti generiche, anche in ragione dell’occasionalità della condotta e di limitare la pena a quella pecuniaria nella misura di 300 di ammenda.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530 cod. proc. pen. per mancanza e/o contraddittorietà della prova in ragione delle numerose contraddizioni tra quanto riferito dai testi, L.I. e A.D., della non approfondita valutazione della deposizione della persona offesa, portatrice di interessi contrari a quello dell’imputato, anche in considerazione delle denunce sporte da quest’ultimo nei confronti della L.I. per la realizzazione di un manufatto abusivo da parte della stessa. Del resto, sia la persona offesa, sia il teste A.D., avrebbero riferito di non aver mai visto A.B. davanti al citofono.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante la particolare tenuità della lesione recata alla persona offesa e la non abitualità del comportamento, riscontrata dallo stesso Giudice in sede di applicazione della pena.
(omissis)
Del tutto aspecifico e in ogni caso irrilevante, infine, è il riferimento alla circostanza che i due testimoni abbiano raccontato di non aver mai visto A.B. davanti al citofono, considerato che per i relativi episodi l’imputato è stato assolto. Quanto, poi, alla valutazione della testimonianza della persona offesa, premesso che la stessa non abbisogna di riscontri esterni per dispiegare una piena efficacia probatoria (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012), va comunque osservato che il racconto della L.I. aveva trovato conferma, quanto alla realizzazione di interventi di disturbo della quiete domestica in orario notturno, nel racconto del teste A.D., che aveva riferito di avere riscontrato, in più circostanze, che il citofono era stato manomesso con l’uso di uno stecchino per provocarne l’ininterrotto funzionamento.
(omissis)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.